Lexipedia

AS 2024 129

Ordinanza
concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione
del 27 marzo 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19321 sull’alcool,

ordina:

Art. 1 Ripartizione del capitale

Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.

L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità.

Art. 2 Versamento

Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.

Art. 3 Abrogazione di altri atti nomativi

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 28 settembre 20184 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione;

  2. l’ordinanza del 9 settembre 19985 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

27 marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza<br />concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione<br />del 27 marzo 2024 | Lexipedia | Lexipedia