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AS 2024 13

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OFoP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 2

2 Esse devono coprire con fondi propri i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi.

Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2

1 La presente ordinanza disciplina:

  • c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti massimi dei grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;

2 Abrogato

Art. 4 cpv. 1 lett. dbis e f–i nonché 2

1 Nella presente ordinanza s’intende per:

  • dbis. strumento partecipativo: uno strumento finanziario che, indipendentemente dal diritto di voto, presenta un legame giuridico o economico diretto o indiretto con il patrimonio o il reddito di un’impresa, compresi i titoli di partecipazione ma escluse le quote di patrimoni collettivi gestiti;

  • f. approccio di deduzione corrispondente: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» ai numeri 30.21, 30.26 e 30.30 dello standard minimo di Basilea per la definizione del capitale (CAP)2;

  • fbis. strumento su tassi d’interesse: uno strumento che considera i rischi di tassi d’interesse come il principale fattore di rischio;

  • g. strumento qualificato su tassi d’interesse: uno strumento su tassi d’interesse:

    1. con un rating esterno delle classi di rating 1–4 di almeno due agenzie di rating riconosciute dalla FINMA secondo l’articolo 6,

    2. con un rating esterno delle classi di rating 1–4 di un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l’articolo 6, sempreché non sia disponibile un rating di una classe peggiore di un’altra agenzia di rating riconosciuta,

    3. senza rating esterno di un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l’articolo 6, ma con un rendimento alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelli dei titoli con un rating esterno delle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali («market maker») indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente, o

    4. senza rating esterno di un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l’articolo 6, ma con un rating interno alla banca corrispondente alle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell’emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente;

  • h. quote di patrimoni collettivi gestiti: il capitale accumulato dagli investitori che viene investito e gestito collettivamente per loro conto in base a una strategia d’investimento prestabilita, indipendentemente dal domicilio e dalla forma giuridica, in particolare:

    1. gli investimenti collettivi di capitale,

    2. i club di investimento secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera f della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol),

    3. le società di investimento, anche se non sottostanno alla LICol,

    4. i portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 della legge del 15 giugno 20184 sui servizi finanziari,

    5. le fondazioni costituite secondo il diritto estero che perseguono la gestione di patrimoni collettivi;

  • i. «leverage ratio»: l’indice massimo di leva finanziaria calcolato secondo le prescrizioni dello standard minimo di Basilea per il «leverage ratio» (LEV)5.

2 Quali strumenti partecipativi si intendono in particolare gli strumenti seguenti:

  • a. strumenti finanziari che sono contabilizzati come crediti dopo una conversione da capitale di terzi a capitale proprio, ma che giuridicamente o economicamente sono considerati capitale proprio;

  • b. strumenti finanziari che sono considerati fondi propri di base;

  • c. strumenti finanziari il cui adempimento può essere posticipato illimitatamente dall’emittente;

  • d. strumenti finanziari la cui realizzazione avviene unicamente mediante:

    1. la loro alienazione,

    2. l’alienazione dei diritti sugli strumenti finanziari in questione,

    3. la liquidazione dell’emittente,

    4. il rimborso tramite emissione di titoli di partecipazione dell’emittente, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

      • – in caso di rimborso obbligatorio o di rimborso richiesto dall’emittente: all’atto dell’emissione di un numero variabile di titoli di partecipazione, un’eventuale modifica del valore d’esposizione è analoga, comparabile e legata alla modifica del valore di un numero dato di titoli di partecipazione al capitale sociale

      • – in caso di rimborso richiesto dal titolare dello strumento finanziario: la FINMA ha respinto la richiesta della banca di trattarlo come un credito.

Art. 4a Standard minimi di Basilea

1 Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze relative ai fondi propri e dell’obbligo di pubblicazione.

2 La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell’allegato 1.

Art. 4b Portafoglio della banca

Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio della banca:

  • a. titoli di partecipazione non quotati;

  • b. posizioni destinate alla cartolarizzazione;

  • c. immobili detenuti direttamente;

  • d. crediti e impegni di credito verso piccole e medie imprese (PMI) secondo l’articolo 70 capoversi 3 e 4 nonché posizioni «retail» secondo l’articolo 71;

  • e. quote di patrimoni collettivi gestiti, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera c;

  • f. fondi speculativi («hedge funds»);

  • g. derivati e patrimoni collettivi gestiti il cui valore di base è costituito da posizioni di cui alle lettere a–f, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera c;

  • h. posizioni detenute per coprire rischi legati alle posizioni di cui alle lettere a–g;

  • i. altre posizioni non assegnate al portafoglio di negoziazione secondo l’articolo 5.

Art. 5 Portafoglio di negoziazione

1 Una posizione può essere assegnata al portafoglio di negoziazione solo in assenza di motivi giuridici che impediscano la negoziazione o una copertura completa della posizione.

2 Le posizioni che all’atto dell’iscrizione a bilancio sono detenute per uno degli scopi seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all’articolo 4b lettere a–h:

  • a. rivendita dopo un breve periodo di detenzione;

  • b. sfruttamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi;

  • c. realizzazione di utili di arbitraggio;

  • d. copertura di rischi legati alle posizioni detenute per gli scopi di cui alle lettere a–c.

3 Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all’articolo 4b lettere a–h:

  • a. posizioni assegnate alle attività di negoziazione secondo la presentazione dei conti;

  • b. posizioni «market-making»;

  • c. quote di patrimoni collettivi gestiti che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

    1. la banca conosce perfettamente le posizioni sottostanti il patrimonio e su tali posizioni dispone di informazioni sufficienti, frequenti e verificate da un terzo,

    2. la banca è informata quotidianamente del valore del patrimonio e ha accesso al mandato o alle prescrizioni legali relative alla strategia d’investimento;

  • d. strumenti partecipativi quotati;

  • e. operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe attinenti alla negoziazione;

  • f. derivati, compresi i derivati incorporati, che comportano rischi di credito o rischi azionari su strumenti emessi dalla banca stessa;

  • g. posizioni da cui risulta, nel portafoglio della banca, una posizione corta netta creditoria o una posizione corta netta in strumenti partecipativi;

  • h. posizioni della negoziazione di correlazione;

  • i. posizioni derivanti da impegni di assunzione legati a operazioni di emissione di titoli per le quali si può supporre che la banca comprerà la posizione il giorno del regolamento.

4 In deroga al capoverso 3, le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a–g possono essere assegnate al portafoglio della banca. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i requisiti di capitale basati sul rischio (RBC)6. Essa prevede agevolazioni riguardo all’obbligo di autorizzazione per le assegnazioni derogatorie di cui al numero 25.10 RBC.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all’obbligo di documentazione e alla procedura di assegnazione delle posizioni al portafoglio di negoziazione e al portafoglio della banca. A tale scopo si fonda sullo standard RBC. Essa prevede agevolazioni riguardo alla verifica dell’osservanza delle direttive interne delle banche di cui al numero 25.13 RBC.

Art. 5a Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: riclassificazione e trasferimento interno dei rischi

1 Se una riclassificazione di posizioni tra i due portafogli comporta una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca, la differenza è trattata come un supplemento dei fondi propri minimi.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla riclassificazione e al trasferimento interno dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard RBC7. Essa prevede agevolazioni per le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20148 sulle banche (OBCR) nonché riguardo all’obbligo di autorizzazione per le riclassificazioni di cui al numero 25.16 RBC.

Art. 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente

1 Le posizioni del portafoglio di negoziazione devono essere valutate quotidianamente al «fair value» e le loro variazioni di valore registrate nel conto economico.

2 Le posizioni del portafoglio della banca valutate al «fair value» secondo le norme applicabili per la presentazione dei conti e le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno valutate in maniera prudente e specifica per ogni posizione ai fini del calcolo delle esigenze dei fondi propri necessari.

3 Se la valutazione prudente conduce ad adeguamenti della valutazione che vanno oltre quelli effettuati secondo le norme applicabili per la presentazione dei conti, tali adeguamenti supplementari comportano una riduzione dei fondi propri di base di qualità primaria computabili.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP9.

Art. 6 Agenzie di rating

1 La FINMA può riconoscere un’agenzia di rating se le condizioni di cui ai numeri 21.2–21.4 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE)10 e il «Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies» del 24 marzo 201511 dell’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari («International Organization of Securities Commissions») sono adempiuti, in particolare se:

  • a. i metodi di rating e i rating sono oggettivi;

  • b. l’agenzia e le sue procedure di rating sono indipendenti;

  • c. l’agenzia rende accessibili i suoi rating esterni e le informazioni su cui essi si basano;

  • d. l’agenzia pubblica i suoi metodi di rating, il suo codice di condotta, il suo approccio ai conflitti di interesse, i principi della retribuzione e le caratteristiche principali dei suoi rating;

  • e. l’agenzia dispone di sufficienti risorse;

  • f. l’agenzia e i suoi rating sono credibili;

  • g. l’agenzia non usa rating rilasciati senza mandato per mettere sotto pressione le entità valutate affinché richiedano dei rating; e

  • h. l’agenzia si dichiara pronta a collaborare con la FINMA, in particolare informando quest’ultima in merito a modifiche metodologiche essenziali e concedendole l’accesso ai suoi rating esterni e ad altre informazioni rilevanti.

2 La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute indicando i segmenti di mercato per i quali ha concesso il riconoscimento.

3 Se constata che un’agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le revoca il riconoscimento.

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva

2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 22 OBCR12, con le seguenti eccezioni:

Art. 13 lett. c

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un’impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se:

  • c. la differenza tra i limiti superiori applicabili a tali partecipazioni e il valore contabile delle partecipazioni che supera questi limiti è ponderata al 1250 per cento.

Art. 14 cpv. 3

3 Le comprove devono essere presentate alla FINMA al più tardi sei settimane dopo la fine del trimestre o del semestre.

Art. 15, primo periodo

Per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari oggetto della comprova la banca si fonda sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA per la presentazione dei conti. …

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo, e 3

1 … Il calcolo dei fondi propri computabili deve poter essere ricostruito sulla base della presentazione dei conti.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea relativo alle esigenze in materia di pubblicazione (DIS)13. Inoltre, stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al conto annuale e alle chiusure intermedie, segnatamente per quanto riguarda la gestione d’impresa e i rischi finanziari legati al clima, e quali informazioni devono pubblicare le banche di rilevanza sistemica in merito alle esigenze di cui al titolo quinto e al loro adempimento. Essa prevede agevolazioni per le banche che non hanno rilevanza sistemica se ciò è giustificato per motivi di proporzionalità.

Art. 20 cpv. 5

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla computabilità dei fondi propri.

Art. 21 cpv. 1 lett. e nonché 2

1 Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:

  • e. l’utile dell’esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione degli utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 OBCR14 o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, nella misura seguente:

    1. in ragione del 100 per cento, se il conto economico è stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA,

    2. in ragione del 70 per cento, se il conto economico non è stato sottoposto ad alcun controllo sommario; in casi motivati la FINMA può esigere un attestato per il computo.

2 Le quote minoritarie nel capitale di imprese regolate integralmente consolidate possono essere computate nella misura in cui possono essere computate nelle imprese stesse. Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili alle quote minoritarie e calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard CAP15.

Art. 22 cpv. 1 lett. d e 1bis

1 Il capitale sociale è computabile come fondi propri di base di qualità primaria se:

  • d. è iscritto a bilancio in modo univoco e distinto conformemente alle norme determinanti per la presentazione dei conti;

1bis Se i titoli di partecipazione non coprono le perdite allo stesso modo nell’ambito dell’attività commerciale corrente, possono essere computati come fondi propri di base di qualità primaria soltanto i titoli che coprono le perdite in via prioritaria.

Art. 27 cpv. 3 lett. b, 4, primo periodo, 4bis e 5, frase introduttiva

3 Gli impegni che adempiono le esigenze di cui al capoverso 1 sono computabili come fondi propri di base supplementari se è previsto che, nel caso in cui si verifichi un evento determinante definito contrattualmente («trigger») o al più tardi nel momento in cui la quota dei fondi propri di base di qualità primaria scende sotto il 5,125 per cento, essi siano annullati mediante:

  • b. conversione in fondi propri di base di qualità primaria.

4 Le condizioni d’emissione di uno strumento di capitale che prevede una rinuncia condizionale al credito possono attribuire al finanziatore un diritto condizionato, con effetto differito, di partecipare al miglioramento della situazione finanziaria della banca. ...

4bis La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al computo dei fondi propri di base supplementari.

5 L’emissione dello strumento di capitale è subordinata all’approvazione, da parte della FINMA:

Art. 27a Verificarsi del «trigger»

Se il «trigger» si verifica in relazione a impegni di cui all’articolo 27 capoverso 3 computati come fondi propri di base supplementari, la FINMA ordina la riduzione del credito o la conversione in fondi propri di base di qualità primaria nonché la relativa data e determina l’importo interessato. Essa rispetta le condizioni contrattuali di emissione o di prestito nonché l’ordine di rango che ne deriva.

Art. 29 cpv. 2 e 3, secondo periodo

2 La conversione in fondi propri di base di qualità primaria o la riduzione del credito avviene se la FINMA:

  • a. constata la richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche, cosicché la conversione o la riduzione del credito diventano efficaci per gli investitori prima della richiesta del sostegno; o

  • b. la ordina al fine di evitare un caso di insolvibilità.

3 ... La FINMA ordina nel singolo caso il momento della cessazione del privilegio.

Art. 31 cpv. 3

3 Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può precisare le modalità di attuazione delle disposizioni sulle correzioni e prevedere norme speciali per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente alle norme contabili internazionali riconosciute.

Art. 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

1 Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:

  • a. le perdite riportate e la perdita dell’esercizio corrente;

  • b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell’esercizio corrente;

  • c. l’avviamento («goodwill»), compreso l’avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», MSR);

  • d. le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura, fatta salva una compensazione con passività fiscali differite secondo il capoverso 2; sono escluse dalla deduzione le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai limiti della franchigia di cui agli articoli 39 e 40;

  • e. i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione;

  • f. i crediti iscritti a bilancio nei confronti di istituti della previdenza professionale con piani a benefici definiti; la deduzione di questi crediti deve rispettare le relative prescrizioni dello standard CAP16;

  • g. i propri titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, per l’importo delle posizioni lunghe nette di cui all’articolo 52, sempreché tali titoli non siano già stati iscritti a bilancio a carico del conto economico;

  • h. le partecipazioni qualificate al capitale di un’altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché anche questa partecipi al capitale della banca («reciprocal holdings»);

  • i. le deduzioni determinate dall’opzione scelta dalla banca nell’ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.

2 Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con le passività fiscali differite, sempreché l’autorità fiscale competente ammetta la compensazione.

3 Le banche che applicano l’approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB) (art. 77), oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 devono dedurre l’importo delle perdite previste calcolate secondo l’IRB che supera le rettifiche di valore secondo lo standard CAP.

4 Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l’allegato 4 numero 1 o 2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 vanno dedotte le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all’articolo 52 delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento.

Art. 35 Deduzioni con franchigia

1 Nel caso di una deduzione con franchigia («threshold deduction») è dedotta dal capitale la parte che supera il limite 1, 2 o 3 della franchigia.

2 Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1 e 3.

3 Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1, 3 e 4, compresa un’eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo del limite 1 della franchigia (art. 37 cpv. 1 e 2).

4 Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutte le correzioni prudenziali, compresa la deduzione dell’importo superiore a tale limite secondo l’articolo 40 capoverso 1, l’importo residuo delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.

Art. 36 cpv. 2

2 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettere h–i e capoverso 4 si applica l’approccio di cui all’articolo 38 capoverso 1.

Art. 37 cpv. 3

3 La parte dei valori di bilancio sommati secondo il capoverso 1 inferiore al limite della franchigia è ponderata in funzione del rischio. Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio è effettuato per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.

Art. 40 cpv. 2

2 La banca deve ponderare al 250 per cento, in funzione del rischio, gli importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia conformemente all’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI).

Art. 41 cpv. 2

2 Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

Art. 42 Fondi propri minimi

1 Dopo le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente i fondi propri minimi seguenti:

  • a. fondi propri di base pari al 3 per cento dell’esposizione totale (art. 42a);

  • b. fondi propri pari all’8 per cento dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (art. 42b).

2 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

3 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.

Art. 42a Esposizione totale

1 L’esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio». Si compone delle posizioni non ponderate.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al «leverage ratio» e all’esposizione totale. A tale scopo si fonda sullo standard LEV17. Per il calcolo del supplemento di garanzia nei derivati, oltre all’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati («Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA-CCR) (art. 57), la FINMA ammette il SA-CCR semplificato e l’approccio basato sul valore di mercato (art. 58).

Art. 42b Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio

L’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio è composto:

  • a. dalle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (art. 49);

  • b. dai fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato (art. 81–88), moltiplicati per 12,5;

  • c. dai fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi (art. 89–94), moltiplicati per 12,5.

Art. 42c Qualità dei fondi propri minimi secondo l’art. 42 cpv. 1 lett. b

Almeno il 4,5 per cento dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6 per cento con fondi propri di base.

Art. 43 cpv. 1

1 Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri secondo le indicazioni dell’allegato 8.

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva

1 La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere in Svizzera, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, qualora ciò sia necessario per:

Art. 44a cpv. 2

2 Per queste banche l’ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco18 pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

Art. 45a Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di banche che applicano approcci modello

1 Le banche che applicano uno degli approcci seguenti devono altresì calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio seguendo gli approcci standard:

  • a. l’approccio modello «Expected Positive Exposure» (approccio modello EPE) per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati e operazioni di finanziamento di titoli (art. 59 e 62 cpv. 1 lett. c);

  • b. l’approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach for Securitisations», SEC-IRBA) (art. 59b cpv. 2 lett. b);

  • c. l’approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna («Internal Assessment Approach for Securitisations», SEC-IAA) (art. 59b cpv. 2 lett. d);

  • d. l’approccio modello «value at risk» per il computo delle garanzie nel caso di operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate (art. 62 cpv. 3 lett. b);

  • e. l’IRB (art. 77);

  • f. l’approccio modello dei rischi di mercato (art. 88).

2 Sono considerati approcci standard:

  • a. il SA-CCR (art. 57);

  • b. l’approccio standard per le cartolarizzazioni («Standardised Approach for Securitisations», SEC-SA) (art. 59b cpv. 2 lett. a) e l’approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni («External Ratings-based Approach for Securitisations», SEC-ERBA) (art. 59b cpv. 2 lett. c) nonché la ponderazione secondo l’articolo 59b capoverso 3;

  • c. l’approccio semplice per operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate (art. 62 cpv. 1 lett. a) e l’approccio completo per operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate cui si applicano gli scarti di garanzia previsti dalla legislazione sulla vigilanza (art. 62 cpv. 3 lett. a);

  • d. l’AS-BRI (art. 63–73);

  • e. gli approcci applicati ai rischi di adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento di titoli (art. 77g–77j);

  • f. l’approccio standard semplice dei rischi di mercato (art. 83–86a) e l’approccio standard dei rischi di mercato (art. 87); tuttavia, le banche che applicano l’approccio modello dei rischi di mercato (art. 88), ai fini del calcolo aggiuntivo devono applicare l’approccio standard dei rischi di mercato (art. 87);

  • g. l’approccio standard per i rischi operativi (art. 90–94).

3 Per calcolare l’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio, le banche di cui al capoverso 1 devono utilizzare il maggiore dei due valori seguenti («output floor»):

  • a. il valore che si ottiene calcolando le posizioni ponderate in funzione del rischio secondo gli approcci modello e standard applicati dalla banca, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2;

  • b. il valore che corrisponde al 72,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate unicamente secondo gli approcci standard.

4 Il capoverso 3 si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello di gruppo o conglomerato finanziario.

Art. 46 e 47

Abrogati

Art. 47a Semplificazioni

Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR19 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–45a.

Art. 48 Definizioni: rischi di credito

1 È definito rischio di credito il pericolo di una perdita per la banca risultante dal fatto che:

  • a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o

  • b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di strumenti partecipativi, strumenti su tassi d’interesse o quote di patrimoni collettivi gestiti.

2 È definito rischio di credito della controparte il pericolo di inadempienza della controparte prima del regolamento definitivo delle prestazioni legate alle operazioni seguenti:

  • a. operazioni in derivati;

  • b. operazioni di finanziamento di titoli;

  • c. operazioni con regolamento a lungo termine.

3 È definito rischio CVA il pericolo di perdite di valore di mercato per la banca risultanti da adeguamenti della valutazione del credito («Credit Valuation Adjustment», CVA) effettuati nel caso di derivati e operazioni di finanziamento di titoli a causa del rischio di inadempienza della controparte.

Art. 49 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito

1 Le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito sono composte:

  • a. dalle posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte relative a quote di patrimoni collettivi gestiti;

  • b. dalle posizioni di cartolarizzazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;

  • c. dai fondi propri minimi moltiplicati per 12,5 relativi alle posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione;

  • d. dalle posizioni nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte risultanti da transazioni non regolate;

  • e. dai fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA moltiplicati per 12,5;

  • f. dalle posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte, nella misura in cui non rientrano nel campo di applicazione delle lettere a–e;

  • g. dalle posizioni nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito della controparte, nella misura in cui non rientrano nel campo di applicazione delle lettere a–e.

2 A tal fine si considerano posizioni:

  • a. i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;

  • b. i crediti correlati a cartolarizzazioni;

  • c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente di credito;

  • d. le operazioni in derivati convertite nel loro equivalente di credito;

  • e. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti su tassi d’interesse detenuti nel portafoglio della banca;

  • f. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti su tassi d’interesse detenuti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l’articolo 83 capoverso 3;

  • g. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate detenuti nel portafoglio di negoziazione;

  • h. le posizioni di cui all’allegato 3 numero 6.

3 Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con il massimo fattore di ponderazione del rischio con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

4 Per i seguenti derivati di credito le banche non devono detenere fondi propri minimi relativi al rischio di credito della controparte:

  • a. protezione del credito acquistata per una posizione del portafoglio della banca o per una posizione che comporta un rischio di credito della controparte;

  • b. protezione del credito venduta sotto forma di «swap» contro il rischio di perdita del credito («credit default swap») nel portafoglio della banca, sempreché essa sia trattata come una garanzia concessa dalla banca e l’intero importo nominale sia considerato nei fondi propri minimi relativi ai rischi di credito.

Art. 50 Approcci per la ponderazione in funzione del rischio

1 Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito è effettuato secondo le disposizioni comuni (art. 77a–77j) nonché secondo:

  • a. l’AS-BRI (art. 63–73); o

  • b. l’IRB (art. 77).

2 L’AS-BRI e l’IRB possono essere combinati.

3 L’applicazione dell’IRB esige l’autorizzazione della FINMA.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito. A tale scopo si fonda sullo standard CRE20.

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 50a Deduzioni

1 Le posizioni da ponderare in funzione dei rischi di credito devono essere previamente ridotte dei seguenti importi:

  • a. singole rettifiche di valore, accantonamenti e storni parziali;

  • b. adeguamenti della valutazione del credito per operazioni in derivati e operazioni di finanziamento di titoli; e

  • c. deduzioni dai fondi propri secondo gli articoli 5b capoverso 3 e 31–40.

2 Le regole derogatorie relative all’IRB secondo i numeri 30–36 CRE21 prevalgono su quelle di cui al capoverso 1, fatto salvo l’articolo 77 capoverso 4 per le posizioni in stato di default.

Art. 51 cpv. 2

Abrogato

Art. 53 Operazioni fuori bilancio

1 Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente di credito tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

2 Le banche che applicano l’AS-BRI devono calcolare l’equivalente di credito moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1a.

3 L’AS-BRI prevede che per gli impegni siano convertiti gli importi convenuti ma non ancora utilizzati. Per impegni si intendono tutte le convenzioni contrattuali tra la banca e il cliente che hanno per oggetto la concessione di un credito, l’acquisto di valori patrimoniali o l’emissione di sostituti di credito qualora esse attribuiscano al cliente il diritto a una prestazione da parte della banca o l’insorgere del diritto non possa essere controllato dalla banca. Sono incluse le convenzioni che la banca può:

  • a. disdire in qualsiasi momento, senza condizioni e senza preavviso;

  • b. disdire automaticamente se il debitore non adempie più le condizioni previamente definite.

4 Se viene assunto l’impegno di fornire un’operazione fuori bilancio, l’AS-BRI permette alla banca di applicare il minore dei due fattori di conversione del credito applicabili.

5 L’AS-BRI permette di applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,0 per cento agli importi relativi a impegni nei confronti di imprese, incluse PMI di cui all’articolo 70, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. l’impresa è costantemente monitorata dalla banca;

  • b. la banca non riceve emolumenti o provvigioni per la conclusione o il mantenimento della convenzione;

  • c. l’impresa è tenuta a presentare una richiesta alla banca per ogni singolo utilizzo;

  • d. a prescindere dall’adempimento o meno da parte dell’impresa delle condizioni fissate nella convenzione, la banca ha un potere decisionale illimitato in merito all’esecuzione di ogni utilizzo;

  • e. la banca decide in merito all’esecuzione di ogni utilizzo soltanto dopo aver valutato la solvibilità dell’impresa; e

  • f. la banca esegue la valutazione della solvibilità immediatamente prima dell’utilizzo.

6 Le banche che applicano l’IRB devono calcolare l’equivalente di credito di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le regole dell’AS-BRI se l’IRB non contiene disposizioni in materia.

Art. 54 Sottopartecipazioni per impegni eventuali

Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati, nei limiti della sottopartecipazione, come crediti diretti nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 55

Abrogato

Art. 56 Approcci per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati e di operazioni con regolamento a lungo termine

1 I derivati devono essere convertiti in equivalenti di credito. Questi ultimi costituiscono le posizioni da ponderare in funzione del rischio.

2 Gli equivalenti di credito devono essere calcolati secondo uno degli approcci seguenti:

  • a. il SA-CCR;

  • b. uno degli approcci semplificati:

    1. il SA-CCR semplificato,

    2. l’approccio basato sul valore di mercato;

  • c. l’approccio modello EPE.

3 L’applicazione dell’approccio modello EPE esige l’autorizzazione della FINMA.

4 Questi approcci di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.

5 Le operazioni con regolamento a lungo termine sono trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti di credito.

6 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dell’equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera a alla quale partecipano più di due parti.

Art. 57 Approccio standard

1 Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo il SA-CCR, la somma dei costi di sostituzione stabiliti conformemente alla legislazione sulla vigilanza e dell’importo del potenziale futuro incremento di valore è moltiplicata per il fattore 1,4.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 52 CRE22. Essa disciplina, fondandosi sul diritto dell’Unione europea (UE), il calcolo dei derivati su tassi d’interesse in caso di interessi negativi.

Art. 58 Approcci semplificati

1 Le banche seguenti possono applicare il SA-CCR semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato ai fini del calcolo degli equivalenti di credito dei derivati:

  • a. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR23;

  • b. le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 59 Approccio modello EPE

1 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo l’approccio modello EPE. A tale scopo si fonda sul numero 53 CRE24.

2 Gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 59a Quote di patrimoni collettivi gestiti

1 Per le quote di patrimoni collettivi gestiti, le posizioni di tali patrimoni da ponderare in funzione del rischio devono essere calcolate secondo:

  • a. l’approccio «look through» (LTA);

  • b. l’approccio basato su un mandato (MBA);

  • c. l’approccio «fallback» (FBA); o

  • d. l’approccio semplificato.

2 Le banche seguenti possono applicare l’approccio semplificato in alternativa all’approccio «fallback»:

  • a. le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR25 che dispongono di posizioni non rilevanti relative a patrimoni collettivi gestiti;

  • b. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 60 CRE26.

Art. 59b Posizioni di cartolarizzazione

1 Le posizioni di cartolarizzazione sono posizioni derivanti da transazioni che presentano le caratteristiche seguenti:

  • a. esse suddividono i rischi di credito correlati a una posizione di rischio o a un pool di posizioni di rischio in parti;

  • b. i pagamenti effettuati nel quadro della transazione dipendono dall’evoluzione del valore della posizione di rischio o del pool di posizioni di rischio;

  • c. l’ordine delle parti determina la ripartizione delle perdite per la durata della transazione.

2 Per le posizioni di cartolarizzazione, le posizioni da ponderare in funzione del rischio devono essere calcolate secondo:

  • a. il SEC-SA;

  • b. il SEC-IRBA;

  • c. il SEC-ERBA;

  • d. il SEC-IAA.

3 Le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci di cui al capoverso 2 vanno ponderate al 1250 per cento.

4 L’applicazione del SEC-IAA esige l’autorizzazione della FINMA.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle cartolarizzazioni. A tale scopo si fonda sui numeri 40–45 CRE27. Essa assegna i rating esterni alle singole classi di rating. Per l’applicazione del SEC-ERBA disciplina inoltre le esigenze relative alle conoscenze specifiche, alla gestione del rischio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e alla verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni.

Art. 60 Strumenti su tassi d’interesse e strumenti partecipativi

1 La posizione netta in strumenti su tassi d’interesse o strumenti partecipativi che sono strumenti di capitale proprio di un’impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l’articolo 52.

2 La posizione netta in strumenti su tassi d’interesse e strumenti partecipativi del medesimo emittente che non sono detenuti nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione in funzione del rischio va calcolata secondo l’articolo 51.

3 Nel caso delle posizioni che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione, l’effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su tassi d’interesse e agli strumenti partecipativi detenuti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l’articolo 83 capoverso 3.

Art. 61 cpv. 1 lett. d nonché 3 e 4

1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

  • d. le garanzie finanziarie.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard CRE28, ma prevede deroghe per le seguenti garanzie nel quadro della loro considerazione quali misure di riduzione dei rischi:

  • a. le fideiussioni secondo la legge federale del 4 ottobre 197429 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà;

  • b. le garanzie secondo la legge del 16 dicembre 200530 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;

  • c. le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe in franchi.

4 Essa indica, fondandosi sul diritto dell’UE, gli indici principali che possono essere utilizzati per la determinazione dello scarto di garanzia.

Art. 62 Operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate

1 Nel caso di operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni collateralizzate mediante garanzie finanziarie, per il calcolo delle posizioni la banca può decidere di tenere conto di tali garanzie secondo:

  • a. l’approccio semplice;

  • b. l’approccio completo;

  • c. l’approccio modello EPE.

2 Nell’approccio semplice le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

3 Nell’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale. Alla quota di posizione collateralizzata si applicano:

  • a. gli scarti di garanzia previsti dalla legislazione sulla vigilanza; o

  • b. l’approccio modello «value at risk».

4 L’applicazione degli approcci modello EPE e «value at risk» esige l’autorizzazione della FINMA.

5 In caso di applicazione dell’approccio modello EPE, gli equivalenti di credito sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

6 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56–59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.

7 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci di cui ai capoversi 1–5 e al fine di prendere in considerazione le garanzie di cui al capoverso 6. A tale scopo si fonda sullo standard CRE31, ad eccezione del numero 56.

Titolo dopo l’art. 62

Sezione 3:
Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l’AS‑BRI

Art. 63 Classi di posizione

1 Le banche che applicano l’AS-BRI ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

2 Nelle seguenti classi di posizione è possibile utilizzare rating esterni per ponderare in funzione del rischio le singole posizioni:

  • a. governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali;

  • b. enti di diritto pubblico;

  • c. banche multilaterali di sviluppo;

  • d. banche;

  • e. istituzioni comuni;

  • f. imprese;

  • g. finanziamenti speciali;

  • h. titoli di credito esteri coperti.

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere utilizzati rating esterni:

  • a. posizioni «retail»;

  • b. obbligazioni fondiarie svizzere;

  • c. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare;

  • d. posizioni postergate;

  • e. posizioni in stato di default;

  • f. strumenti partecipativi;

  • g. altre posizioni.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle definizioni delle classi di posizione. A tale scopo si fonda sullo standard CRE32. Essa designa le banche multilaterali di sviluppo alle quali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento.

Art. 63a Verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni

1 Se utilizza rating esterni per posizioni delle classi di cui all’articolo 63 capoverso 2 lettere c–h, nel quadro di una verifica della diligenza la banca deve valutare se il fattore di ponderazione del rischio applicato sia adeguato. Se la posizione ha un profilo di rischio superiore rispetto a quello risultante dal rating esterno, deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio di una classe di rating inferiore. Dalla verifica della diligenza non può mai risultare un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto a quello del rating esterno.

2 La banca può escludere posizioni non rilevanti dalla verifica della diligenza.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard CRE33.

Art. 64 Utilizzo di rating esterni

1 Nel quadro dell’AS-BRI le banche possono utilizzare rating esterni di un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l’articolo 6 per determinare i fattori di ponderazione del rischio, sempreché il riconoscimento dell’agenzia di rating contempli l’utilizzo a tale scopo di questi rating.

2 La FINMA assegna i rating esterni alle singole classi di rating. A tale scopo si fonda sullo standard CRE34.

3 Le banche devono utilizzare i rating esterni in base a un piano concreto e specifico all’istituto, che garantisca un utilizzo coerente ai fini della ponderazione e della gestione del rischio. Tale piano deve essere osservato in modo coerente.

4 La banca che pondera le posizioni sulla base di rating esterni, ai fini della ponderazione in funzione del rischio delle sue posizioni di cui all’articolo 63 capoverso 2 deve utilizzare tutti i rating disponibili delle agenzie di rating scelte, sempreché i rating si riferiscano a posizioni nei segmenti di mercato riconosciuti.

5 Se la banca pondera le posizioni senza utilizzare rating esterni o se per ponderare una posizione in funzione del rischio non esistono rating di un’agenzia di rating scelta dalla banca, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe «senza rating».

6 Se esistono due o più rating con diversi fattori di ponderazione del rischio, devono essere scelti i rating che corrispondono ai due fattori di ponderazione del rischio più bassi, utilizzando poi il più elevato dei due.

7 I rating esterni rilasciati per singole imprese appartenenti a un gruppo non possono essere utilizzati per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo.

Art. 64a Rating esterni a breve termine

1 Le banche possono utilizzare rating a breve termine per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese.

2 La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi di rating. A tale scopo si fonda sullo standard CRE35. Le classi di rating comprendono i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

  • a. classe 1: 20 per cento;

  • b. classe 2: 50 per cento;

  • c. classe 3: 100 per cento;

  • d. classe 4: 150 per cento.

3 Se, per una posizione nei confronti di una banca, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è superiore al fattore di cui all’allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2.

4 Se, per una posizione nei confronti di una banca, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è uguale o inferiore al fattore di cui all’allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 deve essere applicato alla relativa posizione, ma non alle altre posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca.

5 Il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating nei confronti di una banca o di un’impresa è del:

  • a. 100 per cento per le posizioni a breve termine se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti della controparte ottiene o otterrà un fattore del 50 per cento;

  • b. 150 per cento per le posizioni a breve e lungo termine se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti della controparte ottiene o otterrà un fattore del 150 per cento.

6 Il fattore minimo di ponderazione del rischio di cui al capoverso 5 lettera b non si applica se la banca effettua una riduzione dei rischi secondo l’articolo 61 per le posizioni senza rating.

Art. 64b Rating esterni specifici dell’emissione e relativi all’emittente

1 Per le posizioni con un rating specifico dell’emissione rilasciato da un’agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

2 Per le posizioni senza rating specifico dell’emissione per le quali è disponibile un rating specifico dell’emissione per un’altra emissione dello stesso debitore o un rating relativo all’emittente per il debitore, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

3 Qualora per un’altra emissione dello stesso debitore sia disponibile un rating specifico dell’emissione, si applica quanto segue:

  • a. se è di elevata qualità, il rating può essere utilizzato per la posizione senza rating solo se questa è di rango anteriore o di pari rango rispetto all’emissione provvista di rating. Se tale posizione è di rango posteriore rispetto all’emissione provvista di rating, si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;

  • b. se non è di elevata qualità, il rating deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di pari rango o di rango posteriore rispetto all’emissione provvista di rating.

4 Qualora per il debitore sia disponibile un rating relativo all’emittente, si applica quanto segue:

  • a. se è di elevata qualità, il rating relativo all’emittente può essere utilizzato solo per i crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Per le altre posizioni si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;

  • b. se non è di elevata qualità, il rating relativo all’emittente deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di pari rango o di rango posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati.

5 Se l’emittente dispone di un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere utilizzato solo per le posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito.

6 Un rating specifico dell’emissione o relativo all’emittente è di elevata qualità se ad esso è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che otterrebbe senza rating.

Art. 64c Rating esterni in valuta locale e in valuta estera

Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni senza rating sono utilizzati crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, per le posizioni in valuta estera si utilizzano rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale.

Art. 65a Classificazione del rischio Paese

1 Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di governi centrali le banche possono utilizzare la classificazione del rischio Paese allestita conformemente all’«Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits» del 1° gennaio 202236 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e pubblicata37 da quest’ultima.

2 Per le categorie di tale classificazione del rischio Paese si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

  • a. 0 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 0 e 1;

  • b. 20 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 2;

  • c. 50 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 3;

  • d. 100 per cento per una classificazione del rischio Paese da 4 a 6;

  • e. 150 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 7.

Art. 66 Posizioni ponderate in funzione del rischio

1 Nel caso dell’AS-BRI le posizioni delle classi di cui all’articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l’allegato 2.

2 Nel caso dell’AS-BRI le posizioni delle classi di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettere a–e e g devono essere ponderate secondo l’allegato 3.

3 Nel caso dell’AS-BRI le posizioni della classe di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l’allegato 4, sempreché non siano dedotte dai fondi propri o ponderate al 250 per cento secondo l’articolo 40 capoverso 2.

4 Le posizioni nette in strumenti su tassi d’interesse di cui all’articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in funzione del rischio corrispondente.

5 Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario, la ponderazione in funzione del rischio secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all’articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all’approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

Art. 66a Posizioni non coperte contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche

1 Se le posizioni «retail» nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite da immobili d’abitazione non sono coperte contro il rischio di cambio e la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario, il fattore di ponderazione del rischio di cui all’allegato 3 aumenta della metà. Il fattore massimo di ponderazione del rischio è del 150 per cento. I crediti «lombard» sono esclusi da tale aumento.

2 Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR38, il capoverso 1 non si applica alle posizioni nei confronti di mutuatari con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 67 Posizioni in valuta locale nei confronti di governi centrali o banche centrali

Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti del governo centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione in funzione del rischio inferiore rispetto a quella prevista dall’articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo tali posizioni, sempreché queste siano rifinanziate nella valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. Questa ponderazione in funzione del rischio si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 68 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e utilizzo di rating esterni

1 Le società di intermediazione mobiliare svizzere possono essere assegnate alla classe di posizione «banche» (art. 63 cpv. 2 lett. d) soltanto se gestiscono conti. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede.

2 Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non si possono utilizzare rating esterni basati su una garanzia implicita dello Stato, ad eccezione delle banche di proprietà statale.

Art. 68a Banche: sottoclassi di posizione

1 Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C:

  • a. sottoclasse di posizione A:banche con solvibilità elevata;

  • b. sottoclasse di posizione B: banche con solvibilità media;

  • c. sottoclasse di posizione C: banche con solvibilità bassa.

2 L’assegnazione alla sottoclasse di posizione A implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze prudenziali relative ai fondi propri minimi e ai cuscinetti applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei fondi propri minimi o dei cuscinetti non pubblici specifici per la banca.

3 L’assegnazione alla sottoclasse di posizione B implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze prudenziali relative ai fondi propri minimi applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei cuscinetti o dei fondi propri minimi non pubblici specifici per la banca.

4 L’assegnazione alla sottoclasse di posizione C implica che la banca debitrice non adempia le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C unicamente in base alla solvibilità della banca. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2–4.

Art. 69 Banche: ponderazione in funzione del rischio

1 Se una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A detiene fondi propri minimi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria pari ad almeno il 14 per cento dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (art. 42b) e ad almeno il 5 per cento dell’esposizione totale (art. 42a), alle posizioni secondo l’allegato 2 numero 4.2 nei confronti di tale banca può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento.

2 Le posizioni nei confronti di una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A, B o C devono essere ponderate almeno con il fattore di ponderazione del rischio applicabile a posizioni nei confronti dello Stato di sede di tale banca se:

  • a. le posizioni nei confronti della banca non sono contabilizzate nella valuta locale dello Stato di sede; o

  • b. le posizioni nei confronti di una succursale della banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione in cui opera la succursale.

3 Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali, autoliquidanti e attinenti alla negoziazione che risultano dallo scambio di merci.

4 Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR39 possono rinunciare all’assegnazione a sottoclassi di posizione per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti è assegnato, in funzione della loro durata originaria, un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento o del 60 per cento (all. 3 n. 4). La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 70 Imprese

1 Le posizioni nei confronti di imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l’allegato 2.

2 Se per le posizioni nei confronti di banche utilizza rating esterni, la banca deve utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.

3 Sono considerate PMI le imprese che nell’ultimo esercizio hanno generato una cifra d’affari annua consolidata pari al massimo a 75 milioni di franchi. Se la PMI appartiene a un gruppo, è determinante la cifra d’affari consolidata del gruppo. Le posizioni nei confronti di queste imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l’allegato 2 numero 6.2.

4 In deroga al capoverso 3, le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR40 possono classificare come PMI le imprese che contano al massimo 250 collaboratori, a prescindere dalla cifra d’affari annua consolidata. Se queste imprese non dispongono di alcun rating, il fattore di ponderazione del rischio delle posizioni nei loro confronti è pari al 90 per cento.

5 Le posizioni nei confronti di PMI, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare, possono essere assegnate alla classe di posizione «retail» (art. 71) se soddisfano le condizioni relative alle posizioni «retail» qualificate. Devono essere ponderate secondo l’allegato 3 numeri 1.1 e 1.2.

Art. 70a Finanziamenti speciali: definizioni

1 Le posizioni nei confronti di imprese, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare, sono considerate finanziamenti speciali se:

  • a. si tratta di uno dei tipi di finanziamento seguenti:

    1. finanziamenti per il cui rimborso e la cui garanzia si ricorre principalmente alle entrate generate dal progetto finanziato (finanziamenti di progetti),

    2. finanziamenti dell’acquisto di impianti, macchinari, veicoli e altre attrezzature per il cui rimborso si ricorre ai flussi di pagamento generati da tali valori patrimoniali (finanziamenti di oggetti),

    3. crediti a breve termine destinati al finanziamento di scorte, giacenze o crediti relativi a materie prime negoziate in borsa per il cui rimborso si ricorre al ricavo della vendita dei beni finanziati (finanziamenti della negoziazione di materie prime); e

  • b. è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

    1. l’impresa non dispone o dispone solo di pochi altri valori patrimoniali o attività rilevanti e quindi per il rimborso dell’impegno dipende in modo determinante dai ricavi dei valori patrimoniali da finanziare,

    2. il contratto concede alla banca ampi diritti di garanzia in merito ai valori patrimoniali e ai ricavi che ne derivano.

2 Se per i finanziamenti speciali utilizza rating esterni, la banca può utilizzare solo rating specifici dell’emissione, ma non rating relativi all’emittente.

3 Le banche delle categorie 3–5 secondo l’allegato 3 OBCR41 non devono identificare come tali le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3. Esse possono ponderarle in funzione del rischio applicando il fattore previsto per le posizioni nei confronti di imprese senza rating.

Art. 70b Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti

1 Per la ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti senza rating esterno specifico dell’emissione si distingue tra una fase operativa e una fase non operativa.

2 È considerata operativa la fase in cui il flusso di cassa netto dell’impresa è positivo e sufficiente a coprire i rimanenti impegni contrattuali e in cui l’indebitamento a lungo termine dell’impresa è in regresso. Le altre fasi sono considerate non operative.

3 Sono considerate finanziamenti di progetti di elevata qualità le posizioni nei confronti di imprese in grado di adempiere puntualmente i propri obblighi finanziari anche in condizioni economiche o aziendali avverse. I finanziamenti di progetti devono altresì adempiere le ulteriori esigenze di cui al numero 20.52 CRE42. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 71 Posizioni «retail»

1 Le posizioni «retail» comprendono posizioni nei confronti di persone fisiche e posizioni nei confronti di PMI secondo l’articolo 70 capoverso 5, escluse le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare.

2 Le posizioni «retail» devono essere ponderate come posizioni «retail» qualificate secondo l’allegato 3 numeri 1.1 e 1.2 se soddisfano i seguenti criteri:

  • a. si tratta di crediti o linee di credito rotativi, di crediti personali a durata fissa, di contratti di leasing come pure di crediti o linee di credito nei confronti di PMI;

  • b. le posizioni «retail» nei confronti di una controparte ammontano complessivamente al massimo a 1,5 milioni di franchi e, non considerando le posizioni in stato di default, al massimo all’1 per cento di tutte le posizioni «retail» qualificate.

3 I derivati e gli altri titoli non vanno classificati come posizioni «retail» qualificate.

Art. 71a Obbligazioni fondiarie svizzere

Le obbligazioni fondiarie svizzere sono obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 193043 sulle obbligazioni fondiarie. Devono essere ponderate secondo l’allegato 3 numero 2.

Art. 71b Titoli di credito esteri coperti

I titoli di credito esteri coperti possono essere assegnati a questa classe di posizione e ponderati secondo l’allegato 2 numero 8 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

  • a. sono emessi da una banca o da un istituto ipotecario;

  • b. sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori;

  • c. i proventi dell’emissione dei titoli di credito sono investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che per l’intera durata dei titoli di credito coprono gli impegni che ne derivano e sono destinati in primo luogo al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell’emittente;

  • d. i valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

    1. crediti nei confronti di governi centrali, banche centrali, organizzazioni sovranazionali, enti di diritto pubblico o banche multilaterali di sviluppo o crediti garantiti da tali organismi,

    2. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione che adempiono le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1, con un tasso di anticipo massimo dell’80 per cento,

    3. posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili commerciali che adempiono le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1, con un tasso di anticipo massimo del 60 per cento,

    4. crediti nei confronti di banche con un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento al massimo o crediti garantiti da tali banche; questi crediti possono rappresentare al massimo il 15 per cento dei valori patrimoniali dei titoli di credito esteri coperti emessi,

    5. liquidità o crediti a breve termine liquidi e garantiti che servono temporaneamente a compensare le variazioni dell’effettivo,

    6. derivati che servono a coprire i rischi dei titoli di credito esteri coperti;

  • e. il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura deve superare di almeno il 10 per cento il valore nominale dei titoli di credito esteri coperti emessi dall’istituto. Se le norme di legge di cui alla lettera b non prevedono tale sovracopertura, l’istituto deve dimostrare pubblicamente e regolarmente il rispetto di tale esigenza;

  • f. la banca si procura almeno ogni sei mesi dall’emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE44.

Art. 72 Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: definizioni

1 Le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare sono posizioni garantite da immobili d’abitazione o commerciali. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produzione e sono garantite in via subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate alla classe di posizione «imprese» (art. 70).

2 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati esclusivamente o prevalentemente a scopi abitativi.

3 Gli immobili d’abitazione a uso proprio sono immobili abitati prevalentemente dal mutuatario stesso, nonché al massimo un’altra unità abitativa prevalentemente data in locazione e finanziata dalla banca che finanzia il domicilio principale del mutuatario. Gli immobili d’abitazione di proprietà di società per la costruzione di abitazioni d’utilità pubblica e gli immobili d’abitazione con un modello di pigione commisurata ai costi controllato dallo Stato sono considerati immobili d’abitazione a uso proprio.

4 Tutti gli immobili che non sono immobili d’abitazione sono considerati immobili commerciali.

5 Gli immobili commerciali a uso proprio sono immobili commerciali utilizzati prevalentemente dal mutuatario stesso.

6 Gli immobili utilizzati a scopo sia abitativo sia commerciale sono assegnati in funzione del loro tipo di uso prevalente. Il rispettivo fattore di ponderazione del rischio per immobili a uso proprio può essere applicato solo se l’immobile è prevalentemente destinato a uso proprio per entrambi i tipi di uso.

Art. 72a Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo

1 Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall’altro.

2 Per i crediti garantiti da diversi pegni immobiliari, la banca determina il tasso di anticipo per ogni pegno immobiliare suddividendo l’importo del credito tra i valori di anticipo dei diversi pegni immobiliari secondo una chiave di ripartizione adeguata.

3 Nel calcolo del tasso di anticipo non sono considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61. Fanno eccezione unicamente gli averi in conto costituiti in pegno che sono ammessi per il «netting» secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a e che servono unicamente al rimborso del credito.

4 Eventuali crediti di pari rango o di rango anteriore vanno inclusi nel calcolo del tasso di anticipo.

Art. 72b Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: valore di anticipo

1 Il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare è determinato all’atto della concessione del credito nell’ambito di nuove operazioni e di aumenti del credito e rimane valido per cinque anni. Se i fondi generati con un aumento del credito non sono investiti nel pegno immobiliare, non è ammesso determinare nuovamente il valore di anticipo del pegno immobiliare e il termine di cinque anni continua a decorrere. Se i pegni immobiliari sono iscritti in portafogli per la durata del credito, il valore di anticipo iniziale corrisponde al valore al momento dell’iscrizione nel portafoglio.

2 Se durante questi cinque anni sono apportate modifiche al pegno immobiliare che ne aumentano il valore senza aumentare il credito, un aumento del valore di anticipo rispetto al valore iniziale è ammesso in misura corrispondente all’investimento.

3 Il valore di anticipo deve essere verificato nel caso di:

  • a. un evento straordinario con ripercussioni dirette sul valore del pegno immobiliare;

  • b. un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare.

4 Se dalla verifica di cui al capoverso 3 risulta che il valore del pegno immobiliare si è ridotto durevolmente ed è inferiore al valore di anticipo, quest’ultimo deve essere ridotto di conseguenza. La banca deve informare previamente la FINMA nel caso la riduzione riguardi una quota sostanziale delle sue posizioni garantite da pegno immobiliare.

5 Durante i cinque anni di cui al capoverso 1, il valore di anticipo dopo una riduzione nel caso di cui al capoverso 3 lettera b può essere aumentato al massimo dell’importo di cui è stato ridotto secondo il capoverso 4.

6 Le banche devono assicurare mediante direttive interne che il valore di anticipo sia determinato secondo criteri improntati alla cautela.

7 Le direttive interne devono prevedere il principio del valore inferiore, secondo cui in caso di trasferimento di proprietà è considerato come valore di anticipo iniziale il valore inferiore tra il valore di mercato e il prezzo di acquisto.

8 La FINMA disciplina in dettaglio le prescrizioni relative alle direttive interne, precisando in particolare cosa si intende per determinazione dei valori di anticipo improntata alla cautela.

Art. 72c Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio

1 Una posizione garantita direttamente o indirettamente da pegno immobiliare è ponderata nel suo insieme con il fattore di ponderazione del rischio assegnato al tasso di anticipo del pegno immobiliare secondo l’allegato 3 numero 3 se sono adempiute le seguenti esigenze:

  • a. gli immobili sono ultimati, salvo in caso di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili (art. 72e);

  • b. le pretese sul pegno immobiliare sono legalmente eseguibili in un periodo di tempo adeguato;

  • c. ogni titolare di diritti di pegno di rango anteriore, posteriore o di pari rango può far valere le proprie pretese indipendentemente dagli altri titolari e i creditori di rango anteriore non possono realizzare il pegno immobiliare a un prezzo che costituisca uno svantaggio per i creditori di rango posteriore;

  • d. la sostenibilità (art. 72d) del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate all’atto della concessione del credito;

  • e. il valore di anticipo è determinato secondo criteri improntati alla cautela conformemente all’articolo 72b;

  • f. le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio sono opportunamente documentate.

2 Per gli immobili situati all’estero la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è possibile solo se l’adempimento delle esigenze può essere garantito mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili situati in Svizzera.

3 Ai fini della ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è necessario che l’operazione di credito della banca adempia le esigenze minime seguenti:

  • a. il mutuatario apporta una quota minima in fondi propri adeguata per il finanziamento che non proviene né da una costituzione in pegno né da un prelievo anticipato di cui agli articoli 30b e 30c della legge federale del 25 giugno 198245 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);

  • b. l’ammortamento del credito è adeguato per quanto concerne la durata e l’ammontare.

4 La FINMA disciplina in dettaglio le esigenze minime relative all’operazione di credito di cui al capoverso 3 quali condizioni per la ponderazione in funzione del rischio; precisa in particolare cosa si intende per quota minima in fondi propri adeguata e ammortamento adeguato.

5 Se le esigenze di cui ai capoversi 1–3 non sono adempiute, il fattore di ponderazione del rischio ammonta:

  • a. per immobili d’abitazione o commerciali a uso proprio da parte di:

    1. persone fisiche: al 75 per cento,

    2. PMI: all’85 per cento, fatto salvo l’articolo 70 capoverso 4,

    3. ogni altra controparte: al fattore di ponderazione del rischio della controparte;

  • b. per immobili d’abitazione o commerciali non a uso proprio: al 150 per cento.

6 Per i crediti di rango posteriore il fattore di ponderazione del rischio secondo l’allegato 3 numero 3 risultante dal tasso di anticipo va moltiplicato per 1,25, a meno che corrisponda al fattore più basso nel singolo caso secondo l’allegato 3 numeri 3.1–3.4. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva corrisponde al massimo al fattore di cui al capoverso 5.

Art. 72d Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità

1 Le banche devono assicurare mediante direttive interne che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico. A tal fine devono basarsi su costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela.

2 La FINMA disciplina in dettaglio le prescrizioni relative alle direttive interne, precisando in particolare cosa si intende per garanzia durevole e sistematica della sostenibilità e per calcolo dei costi figurativi improntato alla cautela.

Art. 72e Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili

1 I crediti di costruzione sono crediti per l’urbanizzazione e la costruzione di immobili. I crediti per terreni edificabili sono crediti per l’acquisto di fondi finalizzato all’urbanizzazione e alla costruzione.

2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili d’abitazione a uso proprio che adempiono le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b−f sono ponderati secondo l’allegato 3 numero 3.1. Se queste esigenze non sono adempiute, si applica l’articolo 72c capoverso 5 lettera a.

3 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili d’abitazione non a uso proprio sono ponderati al 100 per cento, sempreché siano adempiute le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b−f e il tasso di anticipo ammonti al massimo al 70 per cento. In tutti gli altri casi sono ponderati al 150 per cento. Il valore sottostante il tasso di anticipo corrisponde al valore di anticipo del pegno immobiliare stimato al momento dell’ultimazione.

4 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili commerciali a uso proprio sono ponderati secondo l’articolo 72c capoverso 5 lettera a.

5 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili relativi a immobili commerciali non a uso proprio sono ponderati al 150 per cento.

Art. 72f Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi

1 Le misure di riduzione dei rischi (art. 61) possono essere considerate nel calcolo delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare da ponderare in funzione del rischio, sempreché non siano già state considerate nel calcolo del tasso di anticipo secondo l’articolo 72a capoverso 3.

2 I patrimoni di previdenza costituiti in pegno conformemente all’articolo 30b LPP46 e all’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198547 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute possono essere considerati nel quadro della computabilità di cui all’articolo 61, sempreché:

  • a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;

  • b. l’immobile sia un immobile d’abitazione a uso proprio; e

  • c. le esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3 siano adempiute.

Art. 72g Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare. A tale scopo si fonda sullo standard CRE48. In deroga allo standard CRE, essa disciplina nel quadro dell’articolo 72f capoverso 2 la computabilità di patrimoni di previdenza costituiti in pegno.

Art. 73, rubrica e parte introduttiva

Strumenti partecipativi

Le posizioni nette in strumenti partecipativi devono essere ponderate conformemente all’allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:

Art. 74–76

Abrogati

Art. 77

1 Le banche che applicano l’IRB per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di credito possono optare tra:

  • a. l’IRB semplice («Foundation IRB», F-IRB); o

  • b. l’IRB avanzato («Advanced IRB», A-IRB).

2 L’insieme delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera, ponderate in funzione del rischio e calcolate applicando l’IRB deve corrispondere almeno al 72,5 per cento dell’insieme delle posizioni corrispondenti calcolate secondo l’AS-BRI. Ciò si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello delle sue filiali consolidate quale gruppo finanziario, nelle quali sono contabilizzate le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera.

3 Per le posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione, per le quali l’operazione di credito della banca non adempie le esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3, si applica il fattore di ponderazione del rischio di cui all’articolo 72c capoverso 5, sempreché questo sia superiore al fattore determinato secondo l’IRB.

4 Per le posizioni in stato di default si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 per cento dopo aver dedotto le singole rettifiche di valore nonché gli storni parziali.

5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all’IRB. A tale scopo si fonda sullo standard CRE49, ma al fine di tenere conto della prassi delle banche svizzere può prevedere deroghe nell’assegnazione delle posizioni alle classi di posizione e nella definizione della perdita su crediti «lombard».

6 In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI.

Titolo dopo l’art. 77

Sezione 5:
Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l’AS-BRI e l’IRB

Art. 77a Controparti centrali e membri compensatori

1 Gli articoli 77a–77e si applicano alle transazioni con controparti centrali di cui all’articolo 48 della legge del 19 giugno 201550 sull’infrastruttura finanziaria.

2 Le controparti centrali sono considerate controparti centrali qualificate se soddisfano le condizioni seguenti:

  • a. dispongono di un’autorizzazione quale controparte centrale per i servizi offerti;

  • b. hanno sede in una Giurisdizione nella quale sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate;

  • c. le banche dispongono delle informazioni necessarie della controparte centrale per calcolare i loro fondi propri minimi relativi ai rischi nei confronti del fondo di garanzia secondo l’articolo 77d capoverso 2 e le autorità di vigilanza competenti verificano tali informazioni e il calcolo.

3 I membri compensatori sono i partecipanti a una controparte centrale autorizzati a intervenire quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e clienti di membri compensatori.

4 I clienti di membri compensatori sono le controparti che effettuano una transazione con controparti centrali tramite membri compensatori che:

  • a. agiscono come intermediari finanziari in base a una relazione contrattuale sia nei confronti delle controparti centrali sia nei confronti dei clienti di membri compensatori; o

  • b. garantiscono alle controparti centrali l’adempimento del contratto da parte dei clienti di membri compensatori.

Art. 77b Fondi propri minimi : principi per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori

1 I fondi propri minimi relativi alle posizioni di una banca nei confronti di controparti centrali e membri compensatori devono essere calcolati per:

  • a. posizioni derivanti da attività di negoziazione per conto proprio;

  • b. posizioni derivanti da attività di negoziazione per le quali la banca garantisce ai clienti di membri compensatori l’adempimento delle prestazioni delle controparti centrali;

  • c. rischi nei confronti del fondo di garanzia.

2 Per attività di negoziazione si intendono:

  • a. le operazioni in derivati;

  • b. le operazioni di finanziamento di titoli;

  • c. le operazioni con regolamento a lungo termine;

  • d. i pagamenti di margini in relazione alle operazioni di negoziazione di cui alle lettere a–c.

3 Per le posizioni in relazione a operazioni di cassa si applica l’articolo 77f. Per i contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto il rischio di regolamento delle operazioni di cassa si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1 e alla gestione del rischio in relazione a posizioni nei confronti di controparti centrali, membri compensatori e clienti di membri compensatori. A tale scopo si fonda sullo standard CRE51.

Art. 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate

1 I fondi propri minimi relativi alle posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all’articolo 77b capoverso 1 lettere a e b nei confronti di controparti centrali non qualificate devono essere calcolati applicando l’AS-BRI.

2 Per le seguenti posizioni nei confronti del fondo di garanzia si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento:

  • a. contributi prefinanziati al fondo di garanzia;

  • b. contributi o versamenti suppletivi su richiesta, a carattere obbligatorio, a favore del fondo di garanzia.

3 Se l’impegno di cui al capoverso 2 lettera b è illimitato, la FINMA stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’impegno a cui applicare tale fattore di ponderazione del rischio.

Art. 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate

1 Se la banca agisce quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata, per le posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all’articolo 77b capoverso 1 lettere a e b nei confronti di controparti centrali qualificate si applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento.

2 I fondi propri minimi relativi ai contributi al fondo di garanzia sono calcolati secondo l’allegato 4a.

3 I fondi propri minimi di cui ai capoversi 1 e 2 corrispondono al massimo ai fondi propri minimi nei confronti di una controparte non qualificata.

4 Se la banca agisce quale cliente di un membro compensatore di una controparte centrale qualificata e la trasferibilità dell’attività in caso di inadempienza del membro compensatore è garantita, per le posizioni della banca derivanti da attività di negoziazione si applica un fattore di ponderazione del rischio del:

  • a. 2 per cento, se queste posizioni sono coperte contro il rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore;

  • b. 4 per cento, se queste posizioni sono coperte contro il rischio di inadempienza del membro compensatore o di inadempienza degli altri clienti del membro compensatore, ma non contro il rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore.

Art. 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di controparti centrali

La banca deve verificare che i fondi propri minimi di cui agli articoli 77b–77d coprano in modo adeguato i rischi delle sue posizioni nei confronti di controparti centrali. In caso contrario deve detenere fondi propri supplementari adeguati in aggiunta ai fondi propri necessari secondo gli articoli 41–45a e, se la banca è di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130–131b.

Art. 77f Posizioni da transazioni non regolate

1 Le posizioni risultanti da transazioni non regolate sono posizioni che presentano un rischio di perdita a causa del ritardato o mancato regolamento.

2 I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di regolamento delle transazioni in valori mobiliari o un sistema di pagamento, ottengono un fattore di ponderazione del rischio del:

  • a. 100 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 5–15 giorni feriali bancari;

  • b. 625 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 16–30 giorni feriali bancari;

  • c. 937,5 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 31–45 giorni feriali bancari;

  • d. 1250 per cento se il termine di adempimento convenuto è scaduto da 46–15 giorni feriali bancari.

3 Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate in altro modo vanno trattate come segue:

  • a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l’operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto del fattore di ponderazione del rischio basato su un rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;

  • b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine di adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

4 In deroga ai capoversi 2 e 3, le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci con un rischio di credito della controparte devono essere trattate secondo gli articoli 56 e 62.

Art. 77g Rischio CVA: fondi propri minimi

1 Le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio CVA. La FINMA disciplina quali derivati e operazioni di finanziamento di titoli devono essere esclusi dalla copertura del rischio CVA. A tale scopo si fonda sul numero 50 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR)52.

2 I fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA sono calcolati in base a uno degli approcci seguenti:

  • a. approccio base per il rischio CVA;

  • b. approccio semplificato per il rischio CVA;

  • c. approccio avanzato per il rischio CVA.

3 L’applicazione dell’approccio avanzato per il rischio CVA esige l’autorizzazione della FINMA.

Art. 77h Rischio CVA: approccio base

1 Le banche che applicano l’approccio base per calcolare i fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA possono scegliere uno degli approcci seguenti:

  • a. approccio base ridotto;

  • b. approccio base integrale.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 50 MAR53.

Art. 77i Rischio CVA: approccio semplificato

1 Le banche per le quali l’importo nominale lordo aggregato di tutti i derivati non negoziati mediante una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi possono coprire il loro rischio CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi che sono necessari per la copertura del rischio di credito della controparte associato ai derivati e alle operazioni di finanziamento di titoli. Secondo l’approccio semplificato per il rischio CVA, le coperture CVA non possono essere considerate.

2 L’approccio semplificato va applicato all’intero portafoglio. Non può essere combinato con l’approccio avanzato o l’approccio base, salvo su base consolidata conformemente all’articolo 77j capoverso 2 secondo periodo.

3 La FINMA può obbligare una banca ad applicare l’approccio avanzato o l’approccio base, sempreché il rischio CVA risultante da posizioni in derivati e operazioni di finanziamento di titoli della banca contribuisca in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca.

Art. 77j Rischio CVA: approccio avanzato

1 I fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA secondo l’approccio avanzato per il rischio CVA corrispondono alle esigenze relative ai fondi propri calcolate in base ai singoli rischi.

2 L’approccio avanzato può essere combinato con l’approccio base. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi al rischio CVA su base consolidata è possibile anche una combinazione con l’approccio semplificato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con un rischio CVA non rilevante su base consolidata.

3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 50 MAR54.

Capitolo 3 (art. 78 e 79) e art. 80

Abrogati

Art. 81 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite su posizioni in bilancio o fuori bilancio consecutive a fluttuazioni dei prezzi di mercato, riguardanti in particolare:

  • a. interessi, incluso l’aumento del credito (rischio di tasso d’interesse);

  • b. azioni (rischio azionario);

  • c. valute (rischio di cambio);

  • d. oro (rischio di prezzo dell’oro);

  • e. materie prime, inclusi i metalli preziosi, ad eccezione dell’oro, ed elettricità (rischio delle materie prime).

Art. 81a Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato

1 Per le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno calcolati i fondi propri minimi che sono necessari per la copertura di tutti i rischi di mercato.

2 Per le posizioni del portafoglio della banca vanno calcolati i fondi propri minimi che sono necessari per la copertura del rischio di cambio, del rischio di prezzo dell’oro e del rischio delle materie prime.

Art. 81b Eccezioni per il rischio di cambio

1 Le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili conformemente agli articoli 32–40 possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio.

2 Le posizioni assunte o mantenute per coprire interamente o parzialmente contro il rischio di fluttuazioni dei corsi di cambio il rapporto tra i fondi propri, i fondi propri di base o i fondi propri di base di qualità primaria computabili e l’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (quote di fondi propri) possono altresì essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio, alle seguenti condizioni:

  • a. le posizioni non derivano da attività di negoziazione (posizioni in valuta estera strutturali);

  • b. l’ammontare delle posizioni escluse non può superare il valore che permette di neutralizzare la sensibilità ai corsi di cambio delle quote di fondi propri;

  • c. le posizioni sono escluse dal calcolo per almeno sei mesi;

  • d. la banca disciplina in direttive interne la struttura e la gestione di queste posizioni in valuta estera strutturali;

  • e. l’esclusione di posizioni e delle loro coperture deve essere coerente; le posizioni escluse restano escluse per tutta la loro durata;

  • f. la banca deve poter fornire alla FINMA in qualsiasi momento un inventario completo di tutte le posizioni escluse.

3 La FINMA disciplina le prescrizioni relative alle direttive interne di cui al capoverso 2 lettera d emanando disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sul numero 11.3 MAR55.

Art. 81c Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili conformemente agli articoli 32–40 o ponderate al 1250 per cento ai fini del calcolo dei fondi propri minimi non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri relativi ai rischi di mercato.

2 Previa approvazione della FINMA, la banca può considerare nel calcolo dei fondi propri relativi ai rischi di mercato le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario senza deduzioni secondo i limiti della franchigia di cui all’articolo 35 capoversi 2 e 3, sempreché tale banca:

  • a. sia un «market maker» attivo su tali strumenti; e

  • b. disponga di sistemi e controlli adeguati per la negoziazione di tali posizioni.

Art. 82 Approcci di calcolo

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati secondo:

  • a. l’approccio standard semplice dei rischi di mercato;

  • b. l’approccio standard dei rischi di mercato; o

  • c. l’approccio modello dei rischi di mercato.

2 L’approccio modello dei rischi di mercato e l’approccio standard dei rischi di mercato possono essere combinati. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato su base consolidata è possibile anche una combinazione con l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

3 Per le posizioni seguenti i fondi propri minimi non possono essere calcolati secondo l’approccio modello dei rischi di mercato:

  • a. cartolarizzazioni;

  • b. quote di patrimoni collettivi gestiti che secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera c sono assegnati al portafoglio di negoziazione e delle quali non è possibile conoscere con precisione gli investimenti sottostanti.

Titolo dopo l’art. 82

Sezione 2: Approccio standard semplice dei rischi di mercato

Art. 83 Applicazione

1 Una banca può calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato se adempie le condizioni seguenti:

  • a. non è una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale di cui all’articolo 124a capoverso 1;

  • b. non si occupa di negoziazione di correlazione;

  • c. non applica l’approccio standard dei rischi di mercato (art. 87) né l’approccio modello dei rischi di mercato (art. 88);

  • d. non svolge attività commerciali complesse.

2 In singoli casi motivati la FINMA può ordinare l’applicazione dell’approccio standard dei rischi di mercato anche se la banca adempie le condizioni di cui al capoverso 1.

3 Le banche di cui al capoverso 1 che non detengono derivati di credito nel portafoglio di negoziazione e il cui portafoglio di negoziazione non supera determinati valori limite possono calcolare secondo gli articoli 59a, 59b, 60 e 66–73 i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di tasso d’interesse e dei rischi azionari di strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione (approccio de minimis). Esse devono applicare a tal fine le disposizioni del medesimo approccio previsto per la copertura dei rischi di credito, applicando un moltiplicatore di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio.

4 La FINMA stabilisce i valori limite.

5 Per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato su base consolidata è possibile una combinazione dell’approccio de minimis con gli approcci di cui all’articolo 82 capoverso 1, sempreché l’approccio de minimis venga applicato da società del gruppo da consolidare attive nel settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

Art. 83a Fondi propri minimi

1 In base all’approccio standard semplice dei rischi di mercato, i fondi propri minimi devono essere calcolati come segue:

  • a. i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse, del rischio azionario, del rischio di cambio, del rischio di prezzo dell’oro e del rischio delle materie prime sono calcolati secondo gli articoli 84–86a;

  • b. il valore di cui alla lettera a per categoria di rischio è moltiplicato per il fattore scalare della corrispondente categoria di rischio;

  • c. i valori moltiplicati per il fattore scalare secondo la lettera b di tutte le categorie di rischio sono sommati.

2 Per il calcolo di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerati per ogni categoria di rischio i rischi corrispondenti delle opzioni.

3 Il fattore scalare ammonta a:

  • a. 1,3 per il rischio di tasso d’interesse;

  • b. 3,5 per il rischio azionario;

  • c. 1,2 per il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell’oro;

  • d. 1,9 per il rischio delle materie prime.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR56.

Titolo prima dell’art. 84

Abrogato

Art. 84 Rischi di tasso d’interesse nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione risultano dalla moltiplicazione dell’importo assoluto della posizione netta di cui agli articoli 51 e 52 di ogni emissione per le aliquote secondo l’allegato 5.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico di tali posizioni corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata. Tutti i valori devono essere calcolati con lo stesso metodo.

Art. 85 Rischi azionari nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio azionario specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all’8 per cento della somma dell’importo assoluto delle posizioni nette di cui agli articoli 51 e 52 per emissione.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio azionario generico di tali posizioni ammontano all’8 per cento della somma dell’importo assoluto delle posizioni nette per mercato nazionale.

3 La FINMA disciplina i criteri degli indici azionari cui possono essere applicate aliquote percentuali derogatorie e fissa queste aliquote percentuali. A tale scopo si fonda sullo standard MAR57.

Art. 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell’oro nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di cambio delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette di cui agli articoli 51 e 52 calcolata per ogni valuta estera e convertita in franchi o della somma delle posizioni corte nette calcolata analogamente. È determinante il valore più elevato.

2 I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio di prezzo dell’oro di tali posizioni ammontano all’8 per cento dell’importo assoluto della posizione netta convertita in franchi.

Art. 86a Rischi delle materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare che sono necessari per la copertura del rischio delle materie prime delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni materia prima applicando la procedura del segmento di scadenza o la procedura semplificata. Tutti i valori devono essere calcolati con lo stesso metodo.

Titolo dopo l’art. 86a

Sezione 3: Approccio standard dei rischi di mercato

Art. 87

1 Le banche che non applicano l’approccio standard semplice dei rischi di mercato e non dispongono di un’autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard dei rischi di mercato.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR58. Essa definisce, per il calcolo dei fondi propri minimi relativi alle quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione, metodi alternativi che divergono solo in misura trascurabile dai metodi previsti dallo standard MAR e che riducono l’onere dell’implementazione.

Art. 88

1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato esige l’autorizzazione della FINMA.

2 La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard MAR59. Essa prevede tuttavia le seguenti deroghe allo standard MAR:

  • a. esigenze supplementari relative all’infrastruttura e alla gestione del rischio, sempreché ciò sia necessario per la corretta applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato;

  • b. semplificazioni nella modellizzazione di quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione, sempreché i calcoli che ne derivano siano adeguati.

3 La FINMA stabilisce nel singolo caso il moltiplicatore previsto nell’approccio modello dei rischi di mercato. Il moltiplicatore ammonta almeno a 1,5. Per determinarlo, la FINMA tiene conto dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto.

Titolo prima dell’art. 89

(art. 4a cpv. 2)

Standard minimi di Basilea

Consultabili su www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Standard minimi di Basilea

Numero

Titolo

Data di riferimento

1.

Scope and Definitions (SCO)

Numero 10 SCO:

Introduction

31.01.2022

Numero 30 SCO:

Banking, securities and other financial subsidiaries

31.01.2022

Numero 40 SCO:

Global systemically important banks

31.01.2022

Numero 50 SCO:

Domestic systemically important banks

31.01.2022

Numero 95 SCO:

Glossary and abbreviations

31.01.2022

2.

Definition of capital (CAP)

Numero 10 CAP:

Definition of eligible capital

31.01.2022

Numero 30 CAP:

Regulatory adjustments

31.01.2022

Numero 50 CAP:

Prudent valuation guidance

31.01.2022

Numero 90 CAP:

Transitional arrangements

31.01.2022

Numero 99 CAP:

Application guidance

31.01.2022

3.

Risk-based capital requirements (RBC)

Numero 20 RBC:

Calculation of minimum risk-based capital requirements

31.01.2022

Numero 25 RBC:

Boundary between the banking book and the trading book

31.01.2022

Numero 30 RBC:

Buffers above the regulatory minimum

31.01.2022

Numero 40 RBC:

Systemically important bank buffers

31.01.2022

Numero 90 RBC:

Transitional arrangements

31.01.2022

4.

Calculation of RWA for credit risk (CRE)

Numero 20 CRE:

Standardised approach: individual exposures

31.05.2023

Numero 21 CRE:

Standardised approach: use of external ratings

31.01.2022

Numero 22 CRE:

Standardised approach: credit risk mitigation

31.01.2022

Numero 30 CRE:

IRB approach: overview and asset class definition

31.01.2022

Numero 31 CRE:

IRB approach: risk weight functions

31.01.2022

Numero 32 CRE:

IRB approach: risk components

31.01.2022

Numero 33 CRE:

IRB approach: supervisory slotting approach for specialised lending

31.05.2023

Numero 34 CRE:

IRB approach: RWA for purchased receivables

31.01.2022

Numero 35 CRE:

IRB approach: treatment of expected losses and provisions

31.01.2022

Numero 36 CRE:

IRB approach: minimum requirements to use IRB approach

31.05.2023

Numero 40 CRE:

Securitisation: general provisions

31.01.2022

Numero 41 CRE:

Securitisation: standardised approach

31.01.2022

Numero 42 CRE:

Securitisation: External-ratings-based approach (SEC-ERBA)

31.05.2023

Numero 43 CRE:

Securitisation: Internal assessment approach (SEC-IAA)

31.01.2022

Numero 44 CRE:

Securitisation: Internal-ratings-based approach

31.01.2022

Numero 45 CRE:

Securitisations of non-performing loans

31.01.2022

Numero 50 CRE:

Counterparty credit risk definitions and terminology

31.01.2022

Numero 51 CRE:

Counterparty credit risk overview

31.01.2022

Numero 52 CRE:

Standardised approach to counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 53 CRE:

Internal models method for counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 54 CRE:

Capital requirements for banks exposures to central counterparties

31.01.2022

Numero 55 CRE:

Counterparty credit risk in the trading book

31.01.2022

Numero 56 CRE:

Minimum haircut floors for securities financing transactions

31.01.2022

Numero 60 CRE:

Equity investments in funds

31.01.2022

Numero 70 CRE:

Capital treatment of unsettled transactions and failed trades

31.01.2022

Numero 90 CRE:

Transition

31.01.2022

Numero 99 CRE:

Application guidance

31.01.2022

5.

Calculation of RWA for market risk (MAR)

Numero 10 MAR:

Market risk terminology

31.01.2022

Numero 11 MAR:

Definitions and application of market risk

31.01.2022

Numero 12 MAR:

Definition of trading book

31.01.2022

Numero 20 MAR:

Standardised approach: general provisions and structure

31.01.2022

Numero 21 MAR:

Standardised approach: sensitivities-based method

31.01.2022

Numero 22 MAR:

Standardised approach: default risk capital requirement

31.01.2022

Numero 23 MAR:

Standardised approach: residual risk add-on

31.01.2022

Numero 30 MAR:

Internal models approach: general provisions

31.05.2023

Numero 31 MAR:

Internal models approach: model requirements

31.01.2022

Numero 32 MAR:

Internal models approach: Backtesting and P&L attribution test requirements

31.01.2022

Numero 33 MAR:

Internal models approach: capital requirements calculation

31.01.2022

Numero 40 MAR:

Simplified standardised approach

31.01.2022

Numero 50 MAR:

Credit valuation adjustment framework

31.01.2022

Numero 90 MAR:

Transitional arrangements

31.01.2022

Numero 99 MAR:

Guidance on use of the internal models approach

31.01.2022

6.

Calculation of RWA for operational risk (OPE)

Numero 10 OPE:

Definitions and application

31.05.2023

Numero 25 OPE:

Standardised approach

31.05.2023

7.

Leverage ratio (LEV)

Numero 10 LEV:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 LEV:

Calculation

31.01.2022

Numero 30 LEV:

Exposure measurement

31.01.2022

Numero 40 LEV:

Leverage ratio requirements for global systemically important banks

31.01.2022

Numero 90 LEV:

Transition

31.01.2022

8.

Large exposure (LEX)

Numero 10 LEX:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 LEX:

Requirements

31.01.2022

Numero 30 LEX:

Exposure measurement

31.01.2022

Numero 40 LEX:

Large exposure rules for global systemically important banks

31.01.2022

9.

Margin requirements (MGN)

Numero 10 MGN:

Definitions and application

31.01.2022

Numero 20 MGN:

Requirements

31.01.2022

Numero 90 MGN:

Transition

31.01.2022

10.

Supervisory review process (SRP)

Numero 10 SRP:

Importance of supervisory review

31.01.2022

Numero 20 SRP:

Four key principles

31.01.2022

Numero 30 SRP:

Risk management

31.01.2022

Numero 31 SRP:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 32 SRP:

Credit risk

31.01.2022

Numero 33 SRP:

Market risk

31.01.2022

Numero 35 SRP:

Compensation

31.01.2022

Numero 36 SRP:

Risk data aggregation and risk reporting

31.01.2022

Numero 50 SRP:

Liquidity monitoring metrics

31.01.2022

Numero 90 SRP:

Transition

31.01.2022

Numero 98 SRP:

Application guidance on interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 99 SRP:

Application guidance

31.01.2022

11.

Disclosure requirements (DIS)

Numero 10 DIS:

Definition and application

31.01.2022

Numero 20 DIS:

Overview of risk management, key prudential metrics and RWA

31.01.2022

Numero 21 DIS:

Comparison of modelled and standardised RWA

31.01.2022

Numero 25 DIS:

Composition of capital and TLAC

31.01.2022

Numero 26 DIS:

Capital distribution constraints

31.01.2022

Numero 30 DIS:

Links between financial statements and regulatory exposures

31.01.2022

Numero 31 DIS:

Asset encumbrance

31.01.2022

Numero 35 DIS:

Remuneration

31.01.2022

Numero 40 DIS:

Credit risk

31.01.2022

Numero 42 DIS:

Counterparty credit risk

31.01.2022

Numero 43 DIS:

Securitisation:

31.01.2022

Numero 50 DIS:

Market risk

31.05.2023

Numero 51 DIS:

Credit valuation adjustment risk

31.01.2022

Numero 60 DIS:

Operational risk

31.01.2022

Numero 70 DIS:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Numero 75 DIS:

Macroprudential supervisory measures

31.01.2022

Numero 80 DIS:

Leverage ratio

31.01.2022

Numero 85 DIS:

Liquidity

31.01.2022

Numero 99 DIS:

Worked examples

31.01.2022

12.

Core Principles for effective banking supervision (BCP)

Numero 01 BCP:

The core principles

31.01.2022

(art. 53 cpv. 2 e 117 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito per operazioni fuori bilancio in caso di applicazione dell’AS-BRI

Posizioni

Fattori di conversione del credito

1.

Impegni di credito

1.1

che comportano un impegno fisso, se non è prescritto alcun particolare fattore di conversione del credito

0,40

1.2

che non comportano un impegno fisso secondo l’articolo 53 capoverso 3

0,10

1.3

che non comportano un impegno fisso e che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 53 capoverso 5

0,00

2.

Fideiussioni degli artigiani edili per l’esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all’estero

0,50

3.

Prestazioni autoliquidanti di garanzie su operazioni di negoziazione di merci

3.1

Aperture di credito autoliquidanti a breve termine collegate a operazioni di negoziazione di merci, come crediti documentari garantiti dalla fornitura sottostante e con una durata iniziale inferiore a un anno

0,20

4.

Prestazioni di garanzie

4.1

Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie sui prodotti e aperture di credito «stand-by» relative a operazioni determinate

0,50

4.2

«Note Issuance Facilities» (NIFs) e «Revolving Underwriting Facilities» (RUFs)

0,50

5.

Altri impegni eventuali e altre operazioni fuori bilancio

5.1

Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni

1,00

5.2

Altri impegni eventuali; essi includono segnatamente:

  • – operazioni di pronti contro termine e vendite di valori patrimoniali con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [n. 20.95 (2) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte;

  • – operazioni di prestito di titoli e costituzione di titoli in garanzia, in particolare nel quadro di operazioni di finanziamento di titoli [n. 20.95 (3) CRE];

  • – operazioni di acquisto di attività a termine, impegni di deposito a termine e azioni e titoli pagati solo in parte, che rappresentano impegni a utilizzo certo [n. 20.95 (4) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte

1,00

5.3

Altre operazioni fuori bilancio comprese le posizioni non iscritte a bilancio e non regolate

1,00

(art. 64a cpv. 3 e 4, 66 cpv. 1, 70 cpv. 1 e 3, 71b nonché 113 cpv. 2 lett. a)

Classi di posizione secondo l’AS-BRI in caso di utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Classi di posizione

Classi di rating

1

2

3

4

5

6

7

senza rating

fisse

1.

Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali

1.1

Governi centrali e banche centrali

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

1.2

Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera, sempreché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta

0 %

1.3

Banca dei regolamenti internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, UE, Fondo europeo di stabilità finanziaria, Meccanismo europeo di stabilità

0 %

2.

Enti di diritto pubblico

2.1

Enti di diritto pubblico

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

2.2

Cantoni senza rating

20 %

2.3

Altri enti di diritto pubblico senza rating, sempreché abbiano il diritto di riscuotere imposte o sempreché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica

50 %

3.

Banche multilaterali di sviluppo

3.1

Banche multilaterali di sviluppo

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

3.2

Determinate banche multilaterali di sviluppo designate dalla FINMA

0 %

4.

Banche

A

B

C

Art. 69 cpv. 4

4.1

Banche, durata iniziale del credito ≤ 3 mesi, ma ≤ 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfrontaliero

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

50 %

150 %

35 %

4.2

Banche, durata iniziale del credito >3 mesi, ma > 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfrontaliero

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

40 %

75 %

150 %

60 %

5.

Istituzioni comuni

5.1

Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

5.2

Impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi

20 %

6.

Imprese

6.1

Imprese

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

6.2

PMI

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

85 %

7.

Finanziamenti speciali

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

7.1

Finanziamenti di progetti

Fase non operativa

130 %

Fase operativa

100 %

Finanziamenti di elevata qualità di progetti nella fase operativa

80 %

7.2

Finanziamenti di oggetti

100 %

7.3

Finanziamenti della negoziazione di materie prime

100 %

8.

Titoli di credito esteri coperti

8.1

Titoli di credito esteri coperti

10 %

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

8.2

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 20 %

10 %

8.3

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 30 %

15 %

8.4

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 40 %

20 %

8.5

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 50 %

25 %

8.6

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 75 %

35 %

8.7

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 100 %

50 %

8.8

Fattore di ponderazione del rischio dell’istituto emittente 150 %

100 %

(art. 49 cpv. 2 lett. h, 66 cpv. 2, 66a cpv. 1, 70 cpv. 5, 71 cpv. 2, 71a, 72c cpv. 1 e 6 nonché 72e cpv. 2)

Classi di posizione secondo l’AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Classi di posizione

Fattori di ponderazione del rischio

1.

Posizioni «retail»

1.1

Posizioni «retail» qualificate

75 %

1.2

Posizioni «retail» qualificate derivanti da impegni relativi alle carte di credito per i quali negli ultimi 12 mesi a ogni data di rimborso prevista è stato saldato interamente l’importo dovuto, o da linee di credito che negli ultimi 12 mesi non sono state utilizzate

45 %

1.3

Altre posizioni nei confronti di persone fisiche

100 %

2.

Obbligazioni fondiarie svizzere

10 %

3.

Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare

3.1

Immobili d’abitazione a uso proprio in Svizzera e all’estero, con un tasso di anticipo:

fino al 50 %

20 %

superiore al 50 %, fino al 60 %

25 %

superiore al 60 %, fino all’80 %

35 %

superiore all’80 %, fino al 90 %

45 %

superiore al 90 %, fino al 100 %

55 %

superiore al 100 %

75 %

3.2

Altri immobili d’abitazione in Svizzera e all’estero, con un tasso di anticipo:

fino al 50 %

30 %

superiore al 50 %, fino al 60 %

35 %

superiore al 60 %, fino al 70 %

55 %

superiore al 70 %, fino all’80 %

60 %

superiore all’80 %, fino al 90 %

75 %

superiore al 90 %, fino al 100 %

85 %

superiore al 100 %

110 %

3.3

Immobili commerciali a uso proprio in Svizzera e all’estero, con un tasso di anticipo:
fino al 60 %

60 % o fattore di ponderazione del rischio della controparte, se inferiore

superiore al 60 %

fattore di ponderazione del rischio della controparte

3.4

Altri immobili commerciali in Svizzera e all’estero, con un tasso di anticipo:

fino al 60 %

70 %

superiore al 60 %, fino all’80 %

100 %

superiore all’80 %

115 %

4.

Posizioni postergate

150 %

5.

Posizioni in stato di default

5.1

Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore

100 %

5.2

Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 % dell’importo scoperto


100 %

5.3

Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 % dell’importo scoperto


150 %

6.

Altre posizioni

6.1

Oro custodito in casseforti proprie o, se custodito collettivamente presso un’altra banca, coperto da corrispondenti impegni in oro di tale banca

0 %

6.2

Saldo attivo del conto di compensazione

0 %

6.3

Liquidità che si trovano nella procedura di incasso

20 %

6.4

Liquidità, senza le posizioni di cui al numero 6.3

0 %

6.5

Importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia

250 %

6.6

Altre posizioni

100 %


(art. 32 cpv. 4, 66 cpv. 3, 73, 148c e 148g)

Fattori di ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di altri strumenti partecipativi secondo l’AS-BRI

Classi di posizione

Fattori di ponderazione del rischio

1.

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all’articolo 52 delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all’estero: 400 %

2.

Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette calcolate conformemente all’articolo 52 degli strumenti di capitale prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento, con sede:

in Svizzera: 250 %

all’estero: 400 %

3.

Strumenti partecipativi di imprese non quotate in borsa detenuti ai fini della rivendita a breve termine, nonché capitale di rischio e investimenti analoghi, il cui valore oscilla e in cui si è investito in attesa di futuri utili rilevanti

400 %

4.

Altri strumenti partecipativi

250 %

5.

Quote degli strumenti partecipativi che superano uno dei limiti massimi di cui all’articolo 4 capoverso 4 LBCR (art. 13 lett. c)

1250 %

(art. 77d cpv. 2)

Fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di controparti centrali qualificate

I fondi propri minimi per i contributi di una banca quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata al fondo di garanzia si calcolano secondo la formula seguente:

Legenda:

KCCP: fondi propri minimi ipotetici della controparte centrale qualificata corrispondenti al rischio di credito della controparte nei confronti di tutti i membri compensatori e dei clienti dei membri compensatori;

DFCCP: fondi propri prefinanziati della controparte centrale qualificata, come i fondi propri che contribuiscono al fondo di garanzia o gli utili non distribuiti che devono essere utilizzati dalla controparte centrale qualificata per coprire le perdite dovute all’inadempienza dei membri compensatori e che sono di pari rango o di rango posteriore rispetto ai contributi prefinanziati al fondo di garanzia dei membri compensatori;

DFCM: il totale dei contributi prefinanziati di tutti i membri compensatori al fondo di garanzia;

DF: il contributo prefinanziato della banca al fondo di garanzia;

KCCP, DFCCP e DFCM: importi calcolati dalla controparte centrale o da un’autorità competente conformemente ai numeri 54.24–54.39 CRE60.

(art. 84 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico di tasso d’interesse secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato

Categoria

Classe di rating

Durata residua

Aliquota

Governi centrali e banche centrali

1 o 2

0,00 %

3 o 4

< 6 mesi

0,25 %

> 6 mesi e < 24 mesi

1,00 %

> 24 mesi

1,60 %

5 o 6

8,00 %

7

12,00 %

Senza rating

8,00 %

Strumenti qualificati su tassi d’interesse

< 6 mesi

0,25 %

> 6 mesi e < 24 mesi

1,00 %

> 24 mesi

1,60 %

Altri

5

8,00 %

6 o 7

12,00 %

Senza rating

8,00 %

(art. 92 cpv. 2–4 e 92d cpv. 1)

Rischi operativi: approccio di calcolo

La sopralineatura indica che la relativa sottocomponente deve essere calcolata come media dei tre anni precedenti. Gli importi assoluti (Ias) vanno rilevati dapprima per ogni anno singolarmente e poi calcolati come media triennale.

  1. Componente di interessi e dividendi (ILDC)

  1. Componente dei servizi (SC)

  1. Componente finanziaria (FC)

  1. Moltiplicatore delle perdite interne (ILM)

Legenda:

LC: componente di perdita
BIC: componente dell’indicatore di attività

(art. 44 cpv. 2 e 148e)

Cuscinetto anticiclico

  1. Le banche sono obbligate a detenere un cuscinetto anticiclico sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria per le posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione in Svizzera secondo l’articolo 72.

  2. Il cuscinetto ammonta al 2,5 per cento delle posizioni di credito di cui al numero 1 ponderate in funzione del rischio. Per le banche che applicano l’IRB per calcolare i fondi propri minimi relativi ai rischi di credito, le posizioni di credito ponderate in funzione del rischio corrispondono alle posizioni di credito ponderate secondo l’IRB, ma almeno al 72,5 per cento delle posizioni di credito ponderate secondo l’AS-BRI.

(art. 20 cpv. 4 lett. a e 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

in % dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42b

Categoria secondo l’allegato 3 OBCR61

1 e 2

3

4

5

Fondi propri minimi

8,0 %

  • – di cui fondi propri di base di qualità primaria

4,5 %

  • – di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate

1,5 %

  • – di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate

2,0 %

Cuscinetto di fondi propri

4,8 %

4,0 %

3,2 %

2,5 %

  • – di cui fondi propri di base di qualità primaria

3,7 %

3,3 %

2,9 %

2,5 %

  • – di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate

0,5 %

0,3 %

0,1 %

  • – di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate

0,6 %

0,4 %

0,2 %

Fondi propri minimi + cuscinetto di fondi propri

12,8 %

12,0 %

11,2 %

10,5 %