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AS 2024 130

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI)

Modifica del 28 settembre 2007 (RU 2007 5155)

II

3. Ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 32 cpv. 1Invece di:1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.Leggasi:1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati. 3 aprile 2024 Cancelleria federale