Lexipedia

AS 2024 149

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 2 e 3bis–51 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.3bis Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4bis In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri;d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.5 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4bis d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:a. per motivi umanitari comprovati;b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppurec. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 5 cpv. 2 e 32 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.3 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7a Recepimento automatico delle liste delle Nazioni UniteLe liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.

Art. 7b PubblicazioneIl contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

II

1 L’allegato diventa l’allegato 1 ed è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2024 alle ore 18.003.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 nonché 7a e 7b)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

Osservazioni

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite4.

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management)5 un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3 nonché 7b)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie6

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan | Lexipedia | Lexipedia