AS 2024 151
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 marzo 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 24 maggio 20232,
decreta:
I
La legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 16d cpv. 33 Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller | Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |