AS 2024 153
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 25, rubrica Estinzione del diritto all’indennità di maternità (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)
Art. 34a cpv. 4 4 L’organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |