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AS 2024 153

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 25, rubrica Estinzione del diritto all’indennità di maternità (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)

Art. 34a cpv. 4 4 L’organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi