AS 2024 163
Ordinanza
sull’adeguamento al rincaro degli importi di indennizzo e di riparazione morale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
del 10 aprile 2024
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 45 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 20071 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV),
ordina:
I
La LAV è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 33 L’importo dell’indennizzo è di 130 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.
Art. 23 cpv. 22 La riparazione morale ammonta al massimo a:a. 76 000 franchi per la vittima;b. 38 000 franchi per i congiunti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |