AS 2024 168
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. h, nota a piè di pagina, e l4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:h. regolamento (CE) n. 767/20082;l. regolamento (CE) n. 694/20033.
Art. 34b cpv. 1 lett. g1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti4, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA5 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:g. le norme minime da utilizzare per il controllo e la verifica dei documenti di viaggio che consentono di verificarne l’autenticità nonché la tecnologia, i metodi e le procedure da utilizzare per il trattamento dei dati sul chip (art. 12 par. 7).
Art. 34d cpv. 11 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1683/956, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA7 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti o stabiliscano il carattere segreto di tali prescrizioni.
Art. 34e cpv. 1 lett. g e gbis nonché 2 lett. a e abis1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/20088, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA9 e riguardino gli ambiti seguenti:g. la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del C-VIS (art. 45 par. 2 lett. a–f);gbis. la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità della piattaforma dell’UE per le domande di visto, al suo utilizzo, ai formati dei documenti o dati personali da fornire e alle norme relative al trattamento dei dati (art. 45 par. 2 lett. g–r);2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:a. la definizione di un modulo di domanda semplificato nella piattaforma dell’UE per le domande di visto, da utilizzare nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto (art. 7ter par. 7);abis. l’elaborazione dell’elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3);
Art 34h Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (CE) n. 694/2003La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 694/200310, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA11 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 694/2003 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme di documento di transito agevolato e di documento di transito ferroviario agevolato o stabiliscano il carattere segreto di tali prescrizioni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2024.
10 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |