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AS 2024 184

Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego,

ordina:

I

Gli allegati 1 e 22 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

11 aprile 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

Ordinanza<br />sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici<br />(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) | Lexipedia | Lexipedia