AS 2024 184
Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego,
ordina:
I
Gli allegati 1 e 22 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
11 aprile 2024 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |