AS 2024 189
Legge sull’asilo (LAsi)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 ottobre 20201;
visto il parere del Consiglio federale del 20 gennaio 20212,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. g e 41 Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:g. consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall’articolo 8a. 4 Abrogato
Art. 8a Trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati1 Per accertare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo, nel corso della procedura d’asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o a servizi in rete («servizi cloud»).2 I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l’asilo non è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1. 3 Sono considerati supporti elettronici di dati segnatamente:a. i telefoni cellulari, i telefoni e orologi intelligenti, le carte SIM;b. i computer, i computer portatili, i tablet;c. i dispositivi di memorizzazione quali chiavette USB, schede di memoria SD, DVD e CD‑ROM.4 Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura prevista dal presente articolo. 5 Fino alla valutazione i dati personali possono essere registrati temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).6 Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera g, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati. 7 La valutazione è effettuata in linea di massima durante la fase preparatoria (art. 26). Essa è svolta da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l’asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presenziarvi. La valutazione è messa a verbale. È effettuata fondandosi sui dati registrati temporaneamente sul server secondo il capoverso 5 e, se necessario, sull’esame del supporto elettronico di dati.8 Dopo la valutazione i dati personali registrati temporaneamente secondo il capoverso 5 vengono cancellati. Tutti i dati personali sono cancellati automaticamente al massimo un anno dopo la registrazione temporanea. 9 Tutti i dati personali valutati sono inseriti nel dossier sull’asilo. Il richiedente l’asilo può esprimersi in merito alla valutazione.10 Il Consiglio federale stabilisce quali dati vengono rilevati secondo il capoverso 1 e disciplina l’accesso e i dettagli della valutazione dei dati personali.
Art. 24b cpv. 2 2 Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.
Art. 47 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e misure in caso di luogo di soggiorno sconosciuto1 In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.2 Se l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.3 La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall’articolo 8a. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente.4 Se l’interessato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone competente o la SEM possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Art. 96 cpv. 11 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d LPD5.
Disposizione transitoria della modifica del 1° ottobre 2021Tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure di cui agli articoli 8a e 47 capoversi 2 e 3.
II
La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 31 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP7 o l’articolo 49a o 49abis CPM8, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:b. incarcerare lo straniero se:3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o l’articolo 47 capoverso 1 LAsi9,
III
All’entrata in vigore della legge del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della modifica del 1° ottobre 2021 della legge del 26 giugno 199811 sull’asilo hanno il tenore seguente:
Art. 8a cpv. 11 Per accertare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo, nel corso della procedura d’asilo la SEM può trattare i suoi dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, alla nuvola informatica («cloud») o ai servizi in rete («servizi cloud»).
Art. 96 cpv. 11 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o a una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD13.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi | Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.14
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2025.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |