AS 2024 190
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 2 e 32 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:a. un datore di lavoro ne ha fatto domanda secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;c. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.3 L’esercizio di un’attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:a. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrI);b. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
Art. 30 cpv. 22 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.
Art. 31 cpv. 3 e 43 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.4 Abrogato
Art. 32 cpv. 22 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell’articolo 29 capoverso 2 o 3.
Art. 36a cpv. 33 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.
Art. 53a Programmi d’occupazione (art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 43 cpv. 4 e 75 cpv. 4 LAsi)Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.
Art. 65 cpv. 4 lett. a, cpv. 5, 7 e 84 La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:a. sostiene l’integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un’autorità; o5 Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione o reintegrazione professionale.7 L’inizio di un’attività lucrativa non soggiace all’obbligo di notifica se:a. la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un’autorità;b. l’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; ec. il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19992 sull’asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l’articolo 12 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale.8 I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d’integrazione e di reintegrazione professionale.
Titolo della sezione dopo l’art. 65cSezione 5:
Validità territoriale dei permessi e cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente
Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente (art. 85b LStrI)1 Un cambiamento di Cantone secondo l’articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato segnatamente se è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica.2 Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:a. il tragitto supera i 90 minuti sia per l’andata sia per il ritorno; ob. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente.3 Considerato l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:a. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e i trasporti pubblici non circolano all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro;b. devono essere svolti incarichi di lavoro con breve preavviso, per esempio servizi di picchetto.4 Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone.5 La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d’accordo.
Art. 74, rubrica e cpv. 3Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)3 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.
Art. 74a, rubrica e cpv. 2Competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |