AS 2024 191
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 21La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.
Art. 24Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |