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AS 2024 191

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 21La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.

Art. 24Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi