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AS 2024 192

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 53 lett. dLa Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85c capoverso 1 LStrI;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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