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AS 2024 196

Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visti gli articoli 30 e 70 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali (OsAlA),

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20112 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Art. 23jAbrogato

Art. 23o Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 20241 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.4 L’additivo «Anise star terpenes» da Illicium verum Hook (numero di ordine 302), stralciato mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2.2.2 lettera a, nonché le premiscele, gli alimenti composti e le materie prime per animali che ne contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

II

1 Gli allegati 1.4 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 9 e 11 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

24 aprile 2024

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

(art. 1a)

Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate

N. 3

3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali

  • 3.1 L’elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/20133.

  • 3.2 La sostanza attapulgite di cui al numero 11.7.1 della parte C dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è considerata un additivo conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/16994. Può tuttavia continuare a essere importata, immessa sul mercato e utilizzata come materia prima fino al 27 settembre 2030.

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

N. 1.1Le intestazioni delle colonne n. 5, 8 e 9 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo.Gli additivi 1a263, 1a270 e 1a327 sono modificati, conformemente al seguente testo.L’additivo 1a270i è aggiunto dopo l’additivo 1a270, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1a263 1 a Acetato di calcio (anidro e monoidrato) Acetato di calcio ≥ 98,7 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Acetato di calcio ≥ 98,7 % C4H6CaO4 N. CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica Pollame Suini Animali da compagnia – – 2 500 (come acido acetico) La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Tutte le specie animali diverse dai pesci – – – 1a270 1 a Acido lattico Acido lattico ≥ 72 % (p/p) Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 5 % Acido L-lattico ≥ 95 % C3H6O3 N. CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di: Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889). Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti – – 20 000 La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Suini e ruminanti con rumine funzionante – – 50 000 1a270i 1 a Acido lattico Acido lattico ≥ 74 % (p/p) Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo:
Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 3 % Acido L-lattico ≥ 97 % C3H6O3 Numero CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di Weizmannia coagulans DSM 32789 Tutte le specie animali diverse dai suini, dai ruminanti e da tutti gli animali acquatici – – 20 000 Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali completi per le specie imparentate. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali per animali destinati alla produzione di alimenti devono recare la seguente indicazione: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Suini e ruminanti con rumine funzionante – – 50 000 1a327 1 a Lattato di calcio Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p) Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Lattato di calcio ≥ 98 % (C3H5O2)2•nH2O N. CAS: 814-80-2 Prodotto mediante sintesi chimica Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti – – 20 000 (come acido lattico) La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» Suini e ruminanti con rumine funzionante – – 30 000 (come acido lattico)

N. 1.2Le intestazioni delle colonne n. 5, 8 e 9 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N. 1.3Le intestazioni delle colonne n. 5, 8 e 9 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N.1.4Le intestazioni delle colonne n. 5, 7 e 8 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Cate-goria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N. 1.5Le intestazioni delle colonne n. 7 e 8 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N. 1.6L’additivo 1k20601 è stralciato.L’additivo «Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058» (senza numero d’identificazione) è stralciato.L’additivo «Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942» (senza numero d’identificazione) è stralciato.Gli additivi 1k2078,1k2079, 1k20726, 1k20727, 1k20728, 1k20718, 1k2074, 1k2102, 1k2103, 1k2076, 1k20710, 1k20711, 1k2082, 1k2075, 1k2081, 1k20812 e 1k2105 sono modificati, conformemente al seguente testo.Gli additivi 1k20761 e 1k20762 sono aggiunti dopo l’additivo 1k20743, conformemente al seguente testo.L’additivo 1k21901 è aggiunto dopo l’additivo 1k20752, conformemente al seguente testo.L’additivo 1k21902 è aggiunto dopo l’additivo 1k20758, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1k2078 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2079 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18112 = Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Preparato di Lactobacillus plantarum DSM 18112 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum
DSM 18112 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18113 = Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 Preparato di Lactobacillus plantarum DSM 18113 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum
DSM 18113 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum DSM 18114 = Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 Preparato di Lactobacillus plantarum DSM 18114 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Lactobacillus plantarum
DSM 18114 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15 1k20718 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione, dell’11 luglio 2023, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 59 1k2074 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2102 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Preparato di Pediococcus acidilactici DSM 16243 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici DSM 16243 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2103 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 12834 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2076 1 k Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 Preparato di Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k20710 1 k Levilactobacillus brevis DSM 12835 Preparato di Levilactobacillus brevis DSM 12835 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 12835 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k20711 1 k Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 Preparato di Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30121 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Preparato di Lactococcus lactis NCIMB 30160 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactococcus lactis NCIMB 30160 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2075 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Preparato di Lactococcus lactis DSM 11037 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactococcus lactis DSM 11037 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3 1k20812 1 k Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3x1011CFU/g di additivo (rapporto 1:1) Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 8 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 23376 Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 8 1k20761 1 k Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31 1k20762 1 k Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 Preparato di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31 1k21901 1 k Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 Preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 34 1k21902 1 k Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 Tutte le specie animali – – – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2646, 29.11.2023

N. 1.7La tabella è sostituita dalla versione seguente. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1m01 1 m5 Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae Suini Tutte le specie avicole – 1,7×108UFC – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Per le specie avicole:
L’impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina. 1m03 1 m6 Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris DSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g7 Caratterizzazione del principio attivo:
Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) Suini Tutte le specie avicole – 15 U – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. 1m03i 1 m8 Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87 Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) contenente un minimo di 3000 U/g9 Caratterizzazione del principio attivo: Preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) Suini Tutte le specie avicole – 10 U – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali o di sostanza fresca per l’insilato a base di granturco. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Tutte le specie animali (Consentito solo negli insilati a base di granturco) – 40 U/kg di sostanza fresca – 1m558 1 m10 Bentonite Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspato < 4 % quarzo e calcite Capacità legante dell’AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 % Ruminanti Pollame Suini – – 20 000 Indicare nelle istruzioni per l’uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»;– per il pollame: «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 1k236 1 n Acido formico CH2O2 ≥ 84,5 % In forma liquida N. CAS: 64-18-6 Tutte le specie animali – – 10 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi. 1k237 1 n Formiato di sodio Composizione dell’additivo: Forma liquida ≥ 15 % formiato di sodio ≤ 75 % acido formico ≤ 25 % acqua Caratterizzazione del principio attivo: Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida) Acido formico ≤ 75 %
Prodotto mediante sintesi chimica Tutte le specie animali eccetto i suini – – 10 000 (equivalente acido formico) Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti per animali completi. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Suini – – 12 000 (equivalente acido formico) 4d1712 1 n11 Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 1010 CFU/gForma solidaCaratterizzazione del principio attivo:
Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 Tutte le specie animali – 1 × 109 CFU – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell’azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell’azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

2 Categoria 2: additivi organolettici

N.2.1Le intestazioni delle colonne n. 8 e 9 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo.L’additivo E 161y è stralciato.L’additivo E 110 (2 voci) è sostituito dall’additivo 2a110, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2a110 2 a (i) Giallo tramonto FCF Giallo tramonto FCF Forma solida (polvere o granuli) Caratterizzazione del principio attivo: Il giallo tramonto FCF, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(4- solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori unitamente al cloruro di sodio e/o al solfato di sodio come principali componenti incolore. Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio. Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: contenuto totale di sostanze coloranti, calcolate come sali sodici, non inferiore al 90 % (saggio) Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0.2 % Coloranti accessori: ≤ 5 % 1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I): ≤ 0,5 mg/kg Composti organici diversi dai coloranti: ≤ 0,5 % Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina) Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7 Formula chimica: C16H10N2Na2O7S2 N. CAS: 2783-94-0 Gatti – – 165 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Cani – – 198 Pesci ornamentali – – 733 Uccelli ornamentali granivori – – 24 Piccoli roditori – – 750

N. 2.2.1L’intestazione della colonna n. 5 della tabella è modificata, conformemente al seguente testo.Gli additivi 2b08005, 2b09039, 2b09413, 2b09447, 2b09462, 2b08055, 2b07015, 2b07016, 2b07019, 2b07020, 2b07062, 2b07103, 2b07139, 2b10008, 2b10016, 2b13001, 2b07024, 2b02128, 2b05015, 2b05016, 2b05018, 2b09019, 2b09727, 2b09750, 2b09751, 2b09752, 2b04035, 2b13054, 2b13059, 2b631i e 2b2972-ex sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2b08005 2 b Acido butirrico Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 11 2b09039 2 b Butirrato di etile 2b09413 2 b Isobutirrato di etile 2b09447 2 b Isovalerato di etile 2b09462 2 b Isovalerato di metile 2b08055 2 b Acido 2-metil-2-pentenoico 2b07015 2 b 6-metilept-5-en-2-one 2b07016 2 b Undecan-2-one 2b07019 2 b Ottan-2-one 2b07020 2 b Nonan-2-one 2b07062 2 b Ottan-3-one 2b07103 2 b Tridecan-2-one 2b07139 2 b 5-metilept-2-en-4-one 2b10008 2 b Dodecano-1,5-lattone 2b10016 2 b Tetradecano-1,5-lattone 2b13001 2 b 5-metilfurfurale 2b07024 2 b 4-fenilbut-3-en-2-one 2b02128 2 b Alcole p-anisilico 2b05015 2 b 4-metossibenzaldeide 2b05016 2 b Piperonale 2b05018 2 b Vanillina 2b09019 2 b Acetato di p-anisile 2b09727 2 b Benzoato di benzile 2b09750 2 b Salicilato di isobutile 2b09751 2 b Salicilato di isopentile 2b09752 2 b Salicilato di benzile 2b04035 2 b Difenil etere 2b13054 2 b 2-acetilfurano Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 27 2b13059 2 b 2-pentilfurano 2b631i 2 b Disodio 5’-inosinato Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tutte le specie animali – – Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2632, 28.11.2023 2b2972-ex 2 b Estratto di quebracho rosso Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna Tacchini da ingrasso – – 540 Regolamento di esecuzio-ne (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2846, 21.12.2023 Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso – – 400 Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione – – 600 Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori – – 720 Suini da ingrasso – – 860 Scrofe – – 1050 Vitelli a carne bianca (sostituto del latte) – – 1680 Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini Equini – – 1580 Ovini e caprini – – 1580 Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte – – 1030 Conigli – – 630 Salmonidi e pesci piccoli – – 1810 Pesci ornamentali – – 3000 Cani – – 1900 Uccelli ornamentali – – 317 Gatti – – 317 Altre specie e categorie di animali – – 317

N. 2.2.2 lett. aGli additivi 7, 24, 31, 32, 44, 45, 50, 54, 55, 57, 62, 66, 69, 70, 71, 74, 78, 133, 142, 147, 173, 181, 185, 196, 211, 212, 213, 214, 230, 280, 301, 308, 354 e 365 sono stralciati.L’additivo 302 è modificato, conformemente al seguente testo. Numero di ordine Categoria Gruppo funzionale Denominazione chimica 1 2 3 4 302 2 b Illicium verum Hook, Anisum stellatum: Anise star oil terpenless CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

N. 3.1L’intestazione della colonna n. 8 della tabella è modificata, conformemente al seguente testo.L’additivo 3a921 è stralciato.L’additivo 3a825v è aggiunto dopo l’additivo 3a825iv, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima gg. = giorni mm. = mesi Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3a825v 3 a «Riboflavina» o «Vitamina B2» Preparato contenente almeno l’80 % di riboflavina, con un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Riboflavina Formula chimica: C17H20N4O6 N. CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % Prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis CGMCC 13326 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

N. 3.2Le intestazioni delle colonne n. 7 e 8 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo.Gli additivi 3b611 e 3b816 sono stralciati.L’additivo 3b4.10 è sostituito dall’additivo 3b410i conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Tenore dell’elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3b410i 3 b Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 16 % di rame e almeno il 78 % di acido (2-idrossi-4-metiltio)butanoico. Tenore massimo di nichel: 20 ppm. Forma solida Formula chimica: bis(-2-idrossi-4-metiltio)butanoato di rame:
Cu(CH3S(CH2)2-CH(OH)-COO)2 N. CAS: 292140-30-8

N. 3.3Le intestazioni delle colonne n. 7 e 8 della tabella sono modificate, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c302 e stralciato.L’additivo 3c305 è modificato, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c322iv è aggiunto dopo l’additivo 3c322iii, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c329 è aggiunto dopo l’additivo 3c328, conformemente al seguente testo.L’additivo 3c384 è aggiunto dopo l’additivo 3c383, conformemente al seguente testo. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg di additivo/kg di alimento completo con un tesso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c305 3 c L-metionina L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 % In polvere Caratterizzazione del principio attivo:
L-metionina prodotta mediante fermentazione con
Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 e Escherichia coli KCCM 80096
o Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 Formula chimica: C5H11NO2S N. CAS: 63-68-3 Tutte le specie animali – – La L-metionina può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Le imprese del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. 3c322iv 3 c Monocloridrato di L-lisina Monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina pari al 78,8 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell’1 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Monocloroidrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 Formula chimica: C6H14N2O2 N. CAS: 657-27-2 Tutte le specie animali – – Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. 3c329 3 c Solfato di L-lisina Solfato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina pari al 55 % sulla sostanza secca e un tenore massimo di: 4 % di umidità; 26,5 % di solfato; 0,8 % di aminoacidi liberi diversi dalla lisina Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 Formula chimica: C12H28N4O4-O4S N. CAS: 60343-69-3 Tutte le specie animali – 10 000 Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. 3c384 3 c L-isoleucina Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 90 % (sulla sostanza secca) Caratterizzazione del principio attivo:
L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 N. CAS: 73-32-5 Tutte le specie animali – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua.L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:– «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»– tenore di L-isoleucina.Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

N. 3.4La tabella è sostituita dalla versione seguente. N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale Additivo Composizione, formula chimica, descrizione Specie o categoria di animali Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg di additivo/kg di alimento completo con un tesso di umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3d1 3 d Urea Composizione dell’additivo: Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo:
Diaminometanone N. CAS: 57-13-6 Formula chimica: (NH2)2CO Ruminanti con rumine funzionante – 8800 Le istruzioni per l’uso dell’additivo e degli alimenti per animali che lo contengono recano la seguente indicazione:
«Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile.
Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N». Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VII del regolamento (CE) n. 152/200912.

(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

1 Definizioni

  • 1.1 L’espressione prodotti derivati da oli e grassi designa qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato, dai prodotti derivati dall’olio raffinato e dagli additivi per alimenti per animali.

  • 1.2 L’espressione olio o grasso raffinato designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 del glossario dei processi di cui all’allegato 1.4 numero 2.

2 Impianti e attrezzature

  • 2.1 Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.

  • 2.2 La progettazione, la disposizione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:

    • – di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;

    • – di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.

  • 2.3 Controllo degli impianti e delle attrezzature

  • 2.3.1 Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti.

  • 2.3.2 Tutte le bilance e tutti gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione.

  • 2.3.3 Tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Le imprese devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità.

  • 2.4 Gli impianti devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale o artificiale.

  • 2.5 I sistemi di evacuazione delle acque reflue devono essere adatti allo scopo; devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.

  • 2.6 L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in materiale inerte.

  • 2.7 Le acque reflue, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire infestazioni da parassiti.

  • 2.8 Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassita. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, essere a prova di parassita.

  • 2.9 Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la formazione di condensa e di muffe nonché la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

3 Personale

  • Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (p. es. diplomi, esperienza professionale specifica) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

4 Produzione

  • 4.1 Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.

  • 4.2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgano secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.

  • 4.3 Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.

  • 4.4 La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e vanno previste appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

  • 4.5 I rifiuti e le sostanze non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. Le sostanze di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.

  • 4.6 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adottare misure appropriate al fine di garantire in ogni caso l’efficace tracciabilità dei prodotti.

  • 4.7 I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.

  • 4.8 L’etichetta dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un’impresa in una fase successiva della filiera.

  • 4.9 Per l’etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono essere utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell’allegato 1.4 numero 3.

5 Controllo della qualità

  • 5.1 Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.

  • 5.2 Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

  • 5.3 Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finiti.

  • 5.4 Per garantire la tracciabilità, il produttore deve provvedere a documentare le materie prime utilizzate nel prodotto finito. I rispettivi documenti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la tracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

6 Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati

  • 6.1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale devono fare analizzare tali grassi, oli o prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all’allegato 9.

  • 6.2 A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell’impresa del settore dell’alimentazione animale, le analisi di cui al numero 6.1 devono essere effettuate dalle seguenti imprese almeno nelle seguenti quantità (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):

  • 6.2.1 Imprese del settore dell’alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 6.2.1 lettera b;

    • b. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

  • 6.2.2 Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:

  • deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 OSOAn13, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.

  • 6.2.3 Imprese del settore dell’alimentazione animale che producono olio di pesce:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:

      • – prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato,

      • – prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico,

      • – sottoprodotti della pesca provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari,

      • – melù o menade;

    • b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato;

    • c. deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell’olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 lettera a;

    • d. deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.

  • 6.2.4 Imprese dell’industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul mercato:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

      • – grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,

      • – olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,

      • – oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,

      • – grassi e oli miscelati;

    • b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.4 lettera c;

    • c. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

  • 6.2.5 Imprese dell’industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

      • – grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,

      • – olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,

      • – oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,

      • – grassi e oli miscelati;

    • b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.5 lettera c;

    • c. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

  • 6.2.6 Stabilimenti di miscelazione dei grassi: l’autorità competente deve essere informata dell’opzione scelta:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

      • – olio di cocco greggio,

      • – grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,

      • – olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,

      • – oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,

      • – grassi e oli miscelati,

      • – prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.6 lettera b;

    • b. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);

    • c. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati all’alimentazione animale.

  • 6.2.7 Produttori di alimenti composti per animali allevati per la produzione di derrate alimentari, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 6.2.6:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

      • – olio di cocco greggio,

      • – grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,

      • – olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,

      • – oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,

      • – grassi e oli miscelati,

      • – prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettera b;

    • b. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);

    • c. deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettere a e b.

  • 6.2.8 Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali:

    • a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di:

      • – olio di cocco greggio,

      • – grassi animali,

      • – olio di pesce,

      • – oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,

      • – grassi e oli miscelati,

      • – tocoferoli estratti dall’olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato,

      • – prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e i prodotti di cui al numero 6.2.8 lettera b;

    • b. devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).

  • 6.3 I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE14) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.

  • 6.4 Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 6.2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.

  • 6.5 Prova delle analisi

  • 6.5.1 Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 6.2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l’analisi a un laboratorio accreditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 6.2.1 lettera b, 6.2.2 lettera a, 6.2.3 lettera c, 6.2.3 lettera d, 6.2.4 lettera c, 6.2.5 lettera c, 6.2.6 lettera b, 6.2.7 lettera b e 6.2.8 lettera b.

  • 6.5.2 La prova dell’analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di tracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dal rapporto d’analisi.

  • 6.5.3 Ogni consegna di prodotti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b. Se richiesto, la prova dell’analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l’impresa riceve i risultati dell’analisi dal laboratorio autorizzato.

  • 6.6 L’impresa del settore dell’alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di distribuzione è esentata dall’obbligo di analizzare la partita.

  • 6.7 Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 6.2.7 lettera a che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’impresa del settore dell’alimentazione animale è esentata dall’obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.

  • 6.8 Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 6.1, essa deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE15).

  • Se un’impresa del settore dell’alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l’analisi di cui al numero 6.1 deve informarne l’UFAG.

7 Stoccaggio e trasporto

  • 7.1 Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

  • 7.2 Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dalle imprese del settore dell’alimentazione animale.

  • 7.3 Gli alimenti per animali devono essere immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

  • 7.4 I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

  • 7.5 Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l’infestazione da parassiti.

  • 7.6 Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

  • 7.7 Utilizzo di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto

  • 7.7.1 I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.

  • 7.7.2 I contenitori devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.

  • 7.7.3 Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.

  • 7.7.4 In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OSOAn.

8 Documentazione

  • 8.1 Tutte le imprese del settore dell’alimentazione animale, comprese quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’efficace tracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’esportazione fino alla destinazione finale.

  • 8.2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono tenere in un registro i documenti seguenti:

  • 8.2.1 Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli:

  • Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione nonché a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. I rispettivi documenti devono essere conservati per consentire di risalire a ogni fase di fabbricazione di ciascuna partita di prodotto immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.

  • 8.2.2 Documenti relativi alla tracciabilità, in particolare:

    • a. per additivi di alimenti per animali:

      • – natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,

      • – nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

    • b. per premiscele:

      • – nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,

      • – data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,

      • – nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;

    • c. per alimenti composti per animali e materie prime:

      • – nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori dell’additivo o della premiscela, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero della partita,

      • – nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,

      • – natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali,

      • – natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell’acquirente (p. es. aziende agricole, altre imprese del settore dell’alimentazione animale).

9 Reclami e ritiro dei prodotti

  • 9.1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale creano un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.

  • 9.2 Esse creano, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato, devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

Ordinanza del DEFR<br />concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali<br />(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia