AS 2024 197
Iniziativa popolare federale
«Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»
Accettata il 3 marzo 2024
Preambolo
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 16Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore1 Con decreto del 17 marzo 20232 il Consiglio federale ha sottoposto la presente modifica costituzionale al voto del Popolo e dei Cantoni.2 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 3 marzo 2024.33 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 3 marzo 2024. 7 maggio 2024 Cancelleria federale