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AS 2024 198

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 22 A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.

Art. 3a cpv. 2, nota a piè di pagina2 Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.

Art. 9–23Abrogati

Art. 24 Versamento e restituzione degli aiuti finanziariIl versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 25 Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziariL’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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