AS 2024 198
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 22 A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.
Art. 3a cpv. 2, nota a piè di pagina2 Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.
Art. 9–23Abrogati
Art. 24 Versamento e restituzione degli aiuti finanziariIl versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
Art. 25 Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziariL’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |