Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
«orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2» si riferisce agli approcci cooperativi di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, come indicato nell’allegato alla decisione 2/CMA.3 e alla decisione 6/CMA.4;
«CMA» si riferisce alla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement);
«Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o alla rimozione di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalenti (CO2eq) conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato da una Parte dell’Accordo di Parigi da utilizzare ai fini del raggiungimento di un NDC o per altri scopi internazionali di mitigazione;
«Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO autorizzati in virtù del presente Accordo;
«Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra;
«Autorizzazione» è la dichiarazione formale pubblicata da ogni Parte conformemente all’articolo 4 del presente Accordo;
«Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi;
«Rettifica corrispondente» è una rettifica applicata da una Parte nell’ambito del resoconto sul proprio inventario nazionale per evitare doppie contabilizzazioni in applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 dell’Accordo di Parigi, conformemente all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
«Ente autorizzato» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a partecipare all’attività di mitigazione e a richiedere il trasferimento dei risultati di mitigazione autorizzati in virtù del presente Accordo;
«Primo trasferimento» è il primo trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione secondo l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
«Registro internazionale» è la parte del registro della piattaforma centralizzata di contabilità e rendicontazione amministrata dal Segretariato dell’Accordo di Parigi;
«Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
«Altri scopi internazionali di mitigazione» sono scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC conformemente all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2;
«Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
«Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. Il suo allestimento spetta all’Ente autorizzato;
«Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3;
«Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC;
«Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento;
«Registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
«Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO utilizzabili o trasferibili i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
«Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo in cui hanno o avranno luogo le attività di mitigazione e che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
«Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio;
«Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
«Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.