AS 2024 205
Ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111 sulle fondazioni d’investimento è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Gli articoli 699–703 del Codice delle obbligazioni2 si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea degli investitori.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
24 aprile 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |