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AS 2024 205

Ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111 sulle fondazioni d’investimento è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Gli articoli 699–703 del Codice delle obbligazioni2 si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea degli investitori.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

24 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi