AS 2024 206
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 30a cpv. 1 lett. a1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:a. il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro due anni; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |