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AS 2024 206

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a cpv. 1 lett. a1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:a. il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro due anni; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi