AS 2024 207
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2-42 A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine.3 Se una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall’articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a–10i dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.4 La SEM informa il Cantone sull’esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |