AS 2024 217
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 73a Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell’ambito delle professioni sanitarie (art. 73a LFPr)1 L’attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell’ambito della formazione professionale inerente alle professioni sanitarie è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera.2 Per le procedure di riconoscimento dei diplomi si applicano gli emolumenti disciplinati dall’ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
8 maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |