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AS 2024 222

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 11 In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

Inserire prima del titolo della sezione 1a

Art. 15a Partecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza (art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)1 Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; ec. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine.2 In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

Art. 15abisEx art. 15a (senza rubrica)

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi