Invece di:
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2 in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 28 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 28 aprile 2026.
Leggasi:
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2 in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.
15 gennaio 2024 | Cancelleria federale |