Ciascuna Parte contraente, pur riconoscendo la necessità di tener conto della natura dei requisiti da soddisfare e dei criteri da valutare, garantisce che le procedure di licenza e di qualificazione, comprese se del caso le procedure di rinnovo, siano il più possibile semplici, ragionevoli e chiare e non rappresentino di per sé una restrizione alla fornitura del servizio. Ciascuna Parte contraente garantisce che tali procedure non siano più rigorose del necessario per dimostrare la conformità ai requisiti di licenza o di qualificazione per la fornitura di un servizio.
Ciascuna Parte contraente garantisce che le procedure adottate dalle autorità competenti nel processo di rilascio delle licenze o di verifica delle qualifiche e le relative decisioni siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. Nel caso delle procedure di licenza, le autorità competenti dovrebbero rimanere operativamente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi per il quale è richiesta la licenza e non essere tenuti a rendergliene conto.
Ciascuna Parte contraente evita, per quanto fattibile, di esigere che un richiedente si rivolga a più di un’autorità competente per ogni domanda intesa a dimostrare il rispetto dei requisiti di licenza o di qualificazione.
Ciascuna Parte contraente accetta, per quanto fattibile, le domande presentate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande cartacee.
Ciascuna Parte contraente accetta, conformemente alla propria legislazione nazionale, copie autenticate al posto dei documenti originali.
Ciascuna Parte contraente garantisce che gli emolumenti connessi alla presentazione e all’esame di una domanda di licenza e gli emolumenti per le procedure di qualificazione siano commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti, compresi quelli per la supervisione del servizio in questione.
Ciascuna Parte contraente consente ai richiedenti, per quanto fattibile, di presentare in qualsiasi momento una domanda di licenza o di verifica di una qualifica.
Ciascuna Parte contraente provvede affinché gli esami per la valutazione delle qualifiche, se richiesti:
a) siano previsti a intervalli ragionevolmente frequenti;
b) siano accessibili a tutti i candidati ammissibili delle Parti contraenti; e
c) concedano ai candidati un termine ragionevole per presentare le loro domande di ammissione agli esami.
Ciascuna Parte contraente stabilisce, per quanto fattibile, la durata normale del trattamento di una domanda.
Ciascuna Parte contraente provvede affinché le autorità competenti:
a) inizino a trattare le domande senza indebito ritardo; e
b) su richiesta del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda.
Entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda considerata incompleta, le autorità competenti:
a) informano il richiedente del fatto che la domanda è considerata incompleta;
b) indicano, per quanto fattibile, le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda; e
c) offrono al richiedente la possibilità di completare la sua domanda o, se necessario, di presentarne una nuova.
Ciascuna Parte garantisce che il trattamento di una domanda di licenza, compresa l’adozione della decisione finale, sia completato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Il richiedente è informato senza indebito ritardo della decisione finale. Se tutti i requisiti applicabili risultano soddisfatti, ciascuna Parte contraente garantisce che sia concessa una licenza e che, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo in conformità con le modalità e le condizioni in essa stabilite.
Ciascuna Parte contraente garantisce che il trattamento di una domanda di verifica di una qualifica sia completato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Una volta soddisfatti i requisiti di qualificazione applicabili, il richiedente è informato senza indebito ritardo e autorizzato a fornire il servizio, purché siano soddisfatti anche gli altri requisiti applicabili oltre ai requisiti di qualificazione.
Se l’autorità competente respinge una domanda di licenza o di verifica di una qualifica, essa:
a) ne informa il richiedente senza indebito ritardo e, per quanto fattibile, per scritto;
b) informa il richiedente, su richiesta, dei motivi del rifiuto e, se del caso, indica le eventuali carenze;
c) informa il richiedente del termine per presentare una domanda di revisione o di ricorso, se questa possibilità esiste; e
d) consente al richiedente di presentare una nuova domanda entro un termine ragionevole, tranne per le procedure di licenza con un numero limitato di licenze, comprese quelle nelle gare d’appalto.