AS 2024 252
Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque
Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3
3 Invece dei criteri di cui all’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni di acque realizzate prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure.
2. Ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste
Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 1
1 Invece dei criteri di cui all’articolo 40a capoverso 1, l’ammontare delle indennità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell’entità e della qualità dei provvedimenti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
31 maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |