AS 2024 254
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Gli allegati 2.10 e 2.15 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
2 L’allegato 2.10 entra in vigore il 1° gennaio 2025.
31 maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |
N. 2.1 cpv. 2, 3, frase introduttiva e lett. a, b n. 4 e d nonché cpv. 42 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimenti o merci deperibili;b. apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di locali;c. apparecchi per il raffreddamento o il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici;d. impianti di climatizzazione mobili impiegati in veicoli a motore, veicoli ferroviari o natanti;e. impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di derrate alimentari o merci deperibili.3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell’aria: a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:1. con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW, 2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o3. con un’unità esterna e una interna (impianti di climatizzazione monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750; b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:4. freddo positivo, freddo negativo o surgelazione, se:i. il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500, oii. l’impianto è a circuito chiuso e il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150;d. pompe di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza: 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW, 2. se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o3. con un’unità esterna e una interna (pompa di calore monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750;4 È vietata l’immissione sul mercato di impianti per la produzione di freddo che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria e sono privi di un circuito del vettore del freddo, se:a. utilizzano almeno tre unità di evaporazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW; b. utilizzano più di 40 unità di evaporazione; oc. sono a circuito chiuso e il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato nell’impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150.
N. 2.2 cpv. 1, 2, frase introduttiva, 4bis, 4ter, 5bis, 7, 8 lett. a e 91 I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b come pure 2 lettere a–c non si applicano agli apparecchi che appartengono a un’economia domestica privata, che vengono immessi sul mercato a scopo privato o che sono importati o esportati a scopo privato.2 I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applicano agli apparecchi e agli impianti se:4bis I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 2 e 3 non si applicano agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a –90 °C, se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; ec. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.4ter Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 4 lettera c non si applica, se:a. secondo lo stato della tecnica senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150 non possono essere rispettate le norme seguenti2:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.5bis Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti legali di cui al numero 2.1 relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all’immissione sul mercato di un impianto intero simile.7 Abrogato8 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3, se:a. secondo lo stato della tecnica senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria non possono essere rispettate le norme seguenti:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;9 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 4ter lettera a e 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
N. 2.5, Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigerantiI prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono essere consegnati solo a persone che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.
N. 3.3.1, DivietoÈ vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti.
N. 3.4, rubrica, nonché cpv. 2 e 3Controllo della tenuta stagna e rilevazione delle perdite2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese3 Il detentore di un impianto che contiene prodotti refrigeranti stabili nell’aria e la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalenti è tenuto a provvedere affinché:a. l’impianto sia dotato di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso;b. il sistema di rilevazione delle perdite venga controllato almeno una volta all’anno.
N. 4, Smaltimento1 I prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati secondo il numero 3.2 o 3.3 sono considerati rifiuti speciali secondo l’elenco dei rifiuti emanato dal DATEC sulla base dell’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti.2 Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.
N. 6, frase introduttiva e lett. aDopo aver consultato i settori interessati, l’UFAM emana raccomandazioni:a. sullo stato della tecnica di cui al numero 2.2 capoversi 2–4ter, 6 e 8;
N. 7 cpv. 55 Gli impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell’aria la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalenti e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025 possono continuare a funzionare senza un sistema di rilevazione delle perdite fino al 31 dicembre 2026.
N. 1 cpv. 66 Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a della direttiva 2012/19/UE4, alimentate o che possono essere alimentate interamente o parzialmente da pile.
N. 5.2, Obbligo di ripresa1 I commercianti che forniscono pile portatili devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.2 I commercianti che forniscono pile per autoveicoli devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di batterie che hanno nell’assortimento.2bis I commercianti che forniscono pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell’assortimento. Se lo smaltimento di pile industriali gravemente danneggiate genera costi aggiuntivi, i commercianti possono fatturare tali costi ai consumatori.3 I fabbricanti di pile per apparecchiature, pile per autoveicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente dai consumatori, dai commercianti e dai gestori di centri di raccolta i tipi di pile che forniscono.
N. 6.1 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c3 Su domanda, l’organizzazione esenta dall’obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile industriali nonché di autoveicoli e di apparecchiature che contengono pile per autoveicoli e pile industriali, se essi:c. presentano all’organizzazione la loro domanda completa entro il 31 luglio ai fini di un’esenzione per l’anno successivo.
N. 6.3, Obbligo di notifica1 Le parti assoggettate alla tassa devono notificare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. La notifica avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l’organizzazione una periodicità diversa.2 I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall’obbligo della tassa devono notificare, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, all’organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante il semestre precedente, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. L’organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all’UFAM le notifiche ricevute, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.3 Le imprese di smaltimento autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’organizzazione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera durante l’anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento.
N. 6.6bis, Rimborso della tassa1 Chi esporta pile sulle quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa su presentazione di una domanda motivata; dal rimborso sono dedotti i costi già sostenuti.2 Le domande di rimborso della tassa devono pervenire all’organizzazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
N. 6.9 cpv. 11 L’organizzazione statuisce mediante decisione su:a. deroghe all’obbligo di pagare gli emolumenti;b. domande di finanziamenti a terzi; c. domande di restituzione della tassa.
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 18 maggio 20055 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:
Allegato III. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) numeri 4-4.2 Fr. 4 Trattamento di una domanda di restituzione della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.6bis 4.1 per pile per apparecchiature 100 4.2 per pile per veicoli e pile industriali 400