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AS 2024 258

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 11 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: EUR a. per una domanda di visto ai sensi degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 15 agosto 20182 concernente l’entrata e il rilascio del visto 90 b. per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni 45

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. c, nota a piè di pagina4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:c. regolamento (CE) n. 810/20093 (codice dei visti);

2. Ordinanza del 18 dicembre 20134 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti

Art. 5b cpv. 2, nota a piè di pagina2 Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposizioni dell’allegato X del regolamento (CE) n. 810/20095 (codice dei visti) e li trasmette all’autorità competente per i visti.

III

La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2024.6

7 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi