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AS 2024 262

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Modifiche del regolamento d’esecuzione

Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti il 14 luglio 2023
Entrate in vigore il 1° luglio 2024

Traduzione

Tabella delle modifiche1

Regola 26

Regola 29

Modifiche3

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente26.1–26.2bis [Nessuna modifica]26.3 Controllo dei requisiti formali ai sensi dell’articolo 14.1)a)v)a) Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla:i) la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requisiti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati per una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale;ii) la conformità di qualsiasi traduzione presentata in virtù della regola 12.3 o 26.3ter secondo i requisiti formali citati alla regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfacente.b) Allorché la domanda internazionale è depositata in una lingua diversa dalla lingua di pubblicazione, l’Ufficio ricevente controlla:i) la conformità della domanda internazionale per ciò che riguarda i requisiti formali citati alla regola 11 soltanto nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una riproduzione soddisfacente;ii) la conformità di qualsiasi traduzione trasmessa in virtù della regola 12.3, 12.4 o 26.3ter nonché la conformità dei disegni per ciò che riguarda i requisiti formali citati nella regola 11 nei limiti in cui tali requisiti devono essere osservati ai fini di una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale.26.3bis [Nessuna modifica]26.3ter Invito a correggere delle irregolarità secondo l’articolo 3.4)i)a) Allorché l’estratto o qualsiasi testo che figura nei disegni è depositato in una lingua diversa da quella della descrizione e delle rivendicazioni, fatto salvo quanto disposto dalle regole 12.1bis e 26.3ter.e), l’Ufficio ricevente, eccetto nel caso in cui:i) una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 12.3.a); oppureii) l’estratto o il testo che figura nei disegni sia redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata,invita il depositante a consegnare una traduzione dell’estratto o del testo che figura nei disegni, nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata.Le regole 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis. b)–d) [Nessuna modifica]e) Allorché la descrizione della domanda internazionale è depositata in una lingua diversa da quella delle rivendicazioni, o parti della descrizione o parti delle rivendicazioni sono depositate in una lingua diversa dalla lingua del resto di questo elemento, e allorché dette lingue sono accettate dall’Ufficio ricevente ai sensi della regola 12.1.a), l’Ufficio ricevente, ove sia opportuno, invita il depositante a presentare, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda internazionale da parte dell’Ufficio ricevente, una traduzione della descrizione o delle rivendicazioni, o di qualsiasi parte di esse, in modo tale che la descrizione e le rivendicazioni siano redatte in un’unica lingua che soddisfi i seguenti requisiti: i) una delle lingue della descrizione o delle rivendicazioni così come depositate;ii) una lingua accettata dall’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale per effettuare la ricerca internazionale; eiii) la lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata.La regola 12.3.c)–e) si applica mutatis mutandis.26.4 e 26.5 [Nessuna modifica]

Regola 29 Domande internazionali considerate come ritirate29.1 Accertamenti dell’Ufficio riceventeSe l’Ufficio ricevente dichiara, in conformità all’articolo 14.1)b) e alla regola 26.5 (mancata rettifica di talune irregolarità), o in conformità all’articolo 14.3)a) (mancato pagamento delle tasse prescritte alla regola 27.1.a)), o secondo l’articolo 14.4) (accertamento successivo circa il fatto che i requisiti elencati ai punti i)–iii) dell’articolo 11.1) non sono soddisfatti), oppure in conformità alla regola 12.3.d), 12.4.d) o 26.3ter (mancata presentazione di una traduzione richiesta o, all’occorrenza, mancato pagamento di tassa di mora) o in conformità alla regola 92.4.g)i) (mancata presentazione dell’originale di un documento), che la domanda internazionale è considerata come ritirata:i) detto Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale l’esemplare originale (sempreché ciò non sia già avvenuto) e tutte le correzioni presentate dal depositante;ii) detto Ufficio notifica senza indugio questa dichiarazione al depositante e all’Ufficio internazionale, il quale la notifica a sua volta ad ogni Ufficio designato che ha già ricevuto notifica della sua designazione;iii) detto Ufficio non trasmette la copia di ricerca nel modo prescritto dalla regola 23 o, se la trasmissione è già avvenuta, notifica questa dichiarazione all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale;iv) l’Ufficio internazionale non è tenuto a notificare al depositante il ricevimento dell’esemplare originale;v) nessuna pubblicazione internazionale della domanda internazionale deve essere effettuata se la notifica di tale dichiarazione trasmessa dall’Ufficio ricevente perviene all’Ufficio internazionale prima che sia stata completata la preparazione tecnica per la pubblicazione internazionale.29.2–29.4 [Nessuna modifica]

Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini e proroga dei termini82quater.1 [Nessuna modifica]82quater.2 [Nessuna modifica]82quater.3 Proroga dei termini dovuta a disservizi generalia) e b) [Nessuna modifica]c) La proroga di un termine in virtù del paragrafo a) o b) non deve essere presa in considerazione da un Ufficio designato o eletto se, nel momento in cui le informazioni di cui al paragrafo a) o b) sono pubblicate, la procedura nazionale davanti a quest’Ufficio è cominciata.