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AS 2024 263

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Modifiche del regolamento d’esecuzione

Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti il 14 luglio 2023
Entrate in vigore il 1° gennaio 2026

Traduzione

Indice delle modifiche1

Regola 34

Regola 36

Regola 63

Modifiche

Regola 34 Documentazione minima34.1 Definizionea) Le definizioni figuranti nell’articolo 2i) e ii), non si applicano ai fini della presente regola. Ai fini della presente regola, i «documenti di brevetto» comprendono:i) le domande internazionali pubblicate;ii) i brevetti regionali pubblicati;iii) i brevetti nazionali pubblicati rilasciati da un Ufficio nazionale o dal suo predecessore legale dal 1920 in poi;iv) i certificati di utilità rilasciati dalla Francia dal 1920 in poi;v) i certificati d’autore d’invenzione rilasciati dall’ex Unione Sovietica; evi) le domande per tutte le forme di protezione menzionate ai punti ii)–v), pubblicate dal 1920 in poi.b) Fatto salvo il paragrafo c), la documentazione citata nell’articolo 15.4) («documentazione minima») è costituita da:i) i «documenti di brevetto» definiti nel paragrafo a), che sono stati resi accessibili dall’Ufficio nazionale pertinente o dal suo successore legale, o per loro conto, oppure, se del caso, dall’Ufficio internazionale, conformemente ai requisiti tecnici e di accessibilità menzionati nelle istruzioni amministrative e, all’occorrenza, in conformità con le disposizioni della regola 36.1.ii); eii) tutti gli altri elementi, estranei alla letteratura dei brevetti, sui quali si siano accordate le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e il cui elenco è pubblicato dall’Ufficio internazionale dopo il primo accordo in merito e dopo ogni modifica.c) Oltre a consultare la documentazione richiesta così come definita nel paragrafo b), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve altresì preferibilmente consultare i documenti relativi ai modelli di utilità costituiti dai modelli di utilità rilasciati e dalle domande di modello di utilità pubblicate dal 1920 in poi da un Ufficio nazionale o dal suo predecessore legale, a condizione che detti documenti relativi ai modelli di utilità siano stati resi accessibili dall’Ufficio nazionale pertinente o dal suo successore legale, o per loro conto, conformemente ai requisiti tecnici e di accessibilità specificati nelle istruzioni amministrative.d) Ogni Ufficio nazionale che mette a disposizione i propri documenti di brevetto e, se del caso, i propri documenti relativi ai modelli di utilità, conformemente ai requisiti menzionati nelle istruzioni amministrative:i) ne dà notifica all’Ufficio internazionale;ii) rende regolarmente disponibili i documenti di brevetto e, se del caso, i documenti relativi ai modelli di utilità appena pubblicati; eiii) fornisce all’Ufficio internazionale, almeno una volta all’anno, un fascicolo di riferimento che illustra l’attuale portata dei documenti di brevetto e, se del caso, dei documenti relativi ai modelli di utilità disponibili, secondo quanto disposto dalle istruzioni amministrative.e) L’Ufficio internazionale convalida la disponibilità dei documenti di brevetto e relativi ai modelli di utilità notificati in conformità con il paragrafo d) e pubblica nella gazzetta i dettagli di siffatti documenti e la data a decorrere dalla quale entreranno a far parte della documentazione minima. L’Ufficio internazionale gestisce un archivio che contiene i fascicoli di riferimento di cui al paragrafo d)iii), conformemente alle istruzioni amministrative.f) Allorché una domanda è ripubblicata più volte, ogni Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l’obbligo di conservare nella propria documentazione solo la prima versione pubblicata se nessuna delle versioni pubblicate successivamente contiene elementi addizionali.g) Ai fini della presente regola, le domande e i brevetti che sono stati messi a disposizione del pubblico soltanto per visione non si considerano come domande e brevetti pubblicati.

Regola 36 Esigenze minime per le Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale36.1 Definizione delle esigenze minimeLe esigenze minime menzionate nell’articolo 16.3)c) sono le seguenti:i) l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno muniti delle qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire le ricerche nei rami della tecnica rilevanti per la ricerca;ii) questo Ufficio o questa organizzazione deve rendere disponibile per la consultazione come parte della documentazione minima prevista dalla regola 34, secondo quanto disposto dai requisiti specificati nelle istruzioni amministrative, ogni brevetto rilasciato e domanda pubblicata da loro, e, se del caso, dal loro predecessore o dai loro predecessori legali;iii) questo Ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 o mantenere l’accesso a questa documentazione minima ai fini della ricerca secondo quanto disposto dalle istruzioni amministrative;iv) questo Ufficio o questa organizzazione deve disporre di un sistema di gestione della qualità e di procedure di revisione interna conformi alle regole comuni della ricerca internazionale;v) questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.

Regola 63 Requisiti minimi per le Amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale63.1 Definizione dei requisiti minimiI requisiti minimi contemplati nell’articolo 32.3) sono i seguenti:i) l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno muniti delle qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire gli esami nei rami della tecnica rilevanti per la ricerca;ii) questo Ufficio o questa organizzazione deve rendere disponibile per la consultazione come parte della documentazione minima prevista dalla regola 34, secondo quanto disposto dai requisiti specificati nelle istruzioni amministrative, ogni brevetto rilasciato e domanda pubblicata da loro, e, se del caso, dal loro predecessore o dai loro predecessori legali;iii) questo Ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 adeguatamente ordinata ai fini dell’esame;iv) questo Ufficio o questa organizzazione deve disporre di un sistema di gestione della qualità e di procedure di revisione interna conformi alle regole comuni dell’esame preliminare internazionale;v) questo Ufficio o questa organizzazione deve avere la nomina di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale.