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AS 2024 265

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 50c lett. b n. 1Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:b. avere acquisito un’esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria e disporre di uno dei seguenti riconoscimenti dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):1. centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 20242 o di categorie A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore al 1° gennaio 20243,

II

Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2024

L’esperienza clinica acquisita fino al 31 dicembre 2023 presso istituti che offrono trattamenti di psicoterapia e psichiatria che dispongono di un riconoscimento del ISFM come centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 20094 nella versione del 15 dicembre 2016 è considerata equivalente all’esperienza clinica di cui all’articolo 50c lettera b numero 1.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

7 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi