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AS 2024 266

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 229a cpv. 3 lett. b3 Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a vengono versate le seguenti indennità:b. al massimo 60 franchi per l’analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali;

Art. 229c cpv. 11 Il terzo incaricato versa l’indennità a un laboratorio non appena quest’ultimo ha inserito il risultato dell’analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES) di cui nell’ordinanza del 27 aprile 20222 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.

Art. 229d cpv. 44 I laboratori incaricati dell’analisi dei campioni inseriscono i risultati in ARES al più tardi entro una settimana dal ricevimento del campione.

Art. 295a cpv. 44 Per prevenire l’introduzione di epizoozie, l’USAV può, indipendentemente dalla comparsa di un focolaio, esporre negli aeroporti nazionali informazioni sull’importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili dai passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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