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AS 2024 267

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l’articolo 18 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura;
visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE);
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «posto d’ispezione frontaliero» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «posto di controllo frontaliero».

Art. 4 lett. a, b, f, nota a piè di pagina nonché h e iNella presente ordinanza si intende per:a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);b. Paesi terzi: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord;f. documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6257, che viene impiegato per notificare le partite al posto di controllo frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite;h. partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o uno stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso luogo di provenienza;i. lettera o pacco: partita inviata per lettera o pacco fino a un massimo di 30 kg;

Art. 5 cpv. 33 Il DFI stabilisce inoltre per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari. Può richiedere tali garanzie sanitarie se la Svizzera ha ottenuto lo status di indenne da malattia per un’epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/4298 e il regolamento delegato (UE) 2020/6899. Le garanzie sanitarie devono essere elencate nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE.

Art. 5a Animali da reddito trattati con determinati medicamenti antimicrobici e i prodotti da essi derivati1 Gli animali da reddito possono essere importati soltanto qualora non siano stati trattati con i seguenti medicamenti antimicrobici:a. medicamenti che contengono sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/125510;b. medicamenti antimicrobici utilizzati per promuovere la crescita o aumentare la produttività.2 I prodotti animali possono essere importati soltanto qualora provengano da animali da reddito secondo il capoverso 1.3 Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano a:a. animali selvatici che vivono in libertà e prodotti da essi derivati;b. insetti, rane, lumache, rettili e prodotti da essi derivati;c. gelatina prodotta esclusivamente con materie prime elencate nell’allegato III sezione XIV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/200411;d. collagene prodotto esclusivamente con materie prime elencate nell’allegato III sezione XV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;e. prodotti altamente trasformati di cui all’allegato III sezione XVI punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;f. alimenti che contengono sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale;g. animali e prodotti animali non destinati al consumo umano;h. prodotti animali previsti come campioni per analisi di prodotto o controlli della qualità e non commercializzati.

Art. 14 cpv. 22 I prodotti di origine non animale nelle lettere e nei pacchi devono essere riconoscibili come tali dal servizio veterinario di confine durante il controllo.

Art. 15 cpv. 2 lett. a2 Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:a. animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia o in Irlanda del Nord;

Art. 17 Registrazione in TRACES1 Per l’importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine l’azienda di destinazione, l’importatore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’importazione.2 La registrazione deve essere richiesta in precedenza: a. dalle aziende di destinazione, dagli importatori e dalle imprese di trasporto, all’autorità cantonale competente;b. dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, all’USAV.3 I cambiamenti d’indirizzo devono essere comunicati entro una settimana all’autorità competente.

Art. 18 cpv. 4 lett. b e 54 La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi:b. per i prodotti animali, quattro ore prima dell’atterraggio dell’aeromobile.5 Sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine.

Art. 21 cpv. 33 Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina i certificati sostitutivi.

Art. 24 cpv. 44 Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, l’USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.

Art. 25 cpv. 1 lett. a e 21 Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:a. conservare una copia del DSCE se questo è stato emesso in forma cartacea;2 Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo o presentare, per ogni frazione della partita, il DSCE in formato elettronico munito di firma elettronica valida. Deve inoltre, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.

Art. 28 cpv. 11 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:a. il DSCE in formato cartaceo o in formato elettronico munito di firma elettronica valida;b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico.

Art. 29 cpv. 11 L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro un giorno lavorativo. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizzazione.

Art. 29a Obbligo di registrazione dell’azienda di destinazione in caso di cessione di bombi importati1 Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:a. la data di cessione della colonia di bombi;b. il nome e l’indirizzo del destinatario;c. il numero di colonie di bombi cedute.2 Le registrazioni devono essere conservate per tre anni e presentate su richiesta agli organi di polizia delle epizoozie.

Art. 33 cpv. 22 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord senza un controllo veterinario di confine completo, l’importatore deve informare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.

Art. 36 Esercenti di aeroportiGli esercenti di aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi di cui all’articolo 35.

Art. 38 cpv. 1 e 21 Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché verso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE si applicano le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.2 Per il transito verso Paesi terzi attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché attraverso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni di transito armonizzate dell’UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.

Art. 41 cpv. 1–31 Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l’aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 72 ore senza lasciare l’area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.2 Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 72 ore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.3 Abrogato

Art. 42Abrogato

Art. 44 cpv. 11 In caso di transito verso un Paese terzo, devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell’UE:a. il DSCE in formato cartaceo o in formato elettronico munito di firma elettronica valida;b. gli originali dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico.

Art. 45 cpv. 11 Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d’importazione e transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d’importazione entro 15 giorni dal loro arrivo nel territorio d’importazione, nell’UE, in Islanda o Norvegia o in Irlanda del Nord attraverso un posto di controllo frontaliero autorizzato.

Art. 48 cpv. 2–42 L’esportatore è tenuto a informarsi se per il Paese di destinazione esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV.3 Se per il Paese di destinazione esiste un modello, l’esportatore è tenuto a utilizzarlo. Deve generarlo nel sistema d’informazione E‑Cert (art. 102j–102l) e inoltrarlo all’autorità cantonale mediante E‑Cert.4 Se per il Paese di destinazione non esiste un modello, l’esportatore deve informarsi sulle condizioni d’importazione vigenti nel Paese di destinazione, in particolare se è necessario un certificato sanitario e quali requisiti deve soddisfare. Se è necessario un certificato sanitario, l’importatore deve sottoporre all’autorità cantonale competente le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.

Art. 49 Compiti delle autorità cantonali1 Se per un certificato sanitario esiste un modello e il certificato sanitario da firmare corrisponde a questo modello, l’autorità cantonale competente procede ai seguenti lavori in E‑Cert:a. compila la sua parte del certificato sanitario se è garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte;b. firma il certificato sanitario;c. trasmette il certificato sanitario firmato all’esportatore.2 Se per il certificato sanitario non esiste un modello, l’autorità cantonale competente notifica all’USAV le condizioni d’importazione del Paese di destinazione in questione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.

Art. 50 cpv. 11 Se riceve una notifica secondo l’articolo 49 capoverso 2, l’USAV esamina se le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario notificatigli dall’autorità cantonale sono compatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. Se lo sono, l’USAV elabora un modello di certificato sanitario e lo fa validare dal Paese di destinazione. Una volta che il modello è stato validato, l’USAV lo mette a disposizione in E‑Cert.

Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn12, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201113;

Art. 52a Condizioni particolari per l’esportazione di proteine animali trasformateLe proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all’allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/200114.

Art. 57 Controllo d’identitàIn un controllo d’identità, il servizio veterinario di confine verifica visivamente che i dati riportati nei documenti di accompagnamento corrispondano al contenuto e all’identificazione della partita.

Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva nonché lett. a3 In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine ne informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.4 I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico:a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord;

Art. 61 Transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord, occorre effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico per:a. gli animali da macello;b. altri animali non da macello se:1. vengono scaricati dall’aeromobile, oppure2. restano a bordo dell’aeromobile e si sospetta un’infrazione alle prescrizioni d’importazione;c. i prodotti animali il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre;d. i prodotti animali che vengono scaricati dall’aeromobile e per i quali si sospetta un’infrazione alle prescrizioni d’importazione.2 È necessario soltanto un controllo documentale per:a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 72 ore;b. gli animali che restano a bordo dell’aeromobile e per i quali non vi è alcun sospetto d’infrazione alle prescrizioni d’importazione.3 Non è necessario alcun controllo per le partite per le quali i necessari controlli sono stati effettuati in un altro posto di controllo frontaliero.4 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine effettua controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.

Art. 62 cpv. 2 lett. a2 Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:a. i prodotti animali trasbordati nel giro di 72 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare l’area ufficiale;

Art. 64 Rafforzamento dei controlli1 Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate, sottoposte a esami approfonditi e rilasciate soltanto in caso di esito favorevole degli esami.2 In caso di infrazione grave nel contesto dell’importazione o del transito di prodotti animali, l’USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive, lo svolgimento di esami approfonditi e il rilascio delle partite in questione soltanto in caso di esito favorevole degli esami. Collabora con i dirigenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia nonché dell’Irlanda del Nord e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.3 In caso di rischio generale elevato di non ottemperanza alle disposizioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari nel Paese, nella regione o nell’azienda d’origine, l’USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine siano sottoposte a esami approfonditi ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia o in Irlanda del Nord e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

Art. 67 cpv. 22 Le partite destinate al transito verso Paesi terzi che restano in aeroporto per più di 72 ore sono inoltre considerate non conformi se non soddisfanno le condizioni d’importazione.

Art. 72 cpv. 1 lett. f1 Il servizio veterinario di confine confisca:f. gli alimenti di origine animale per i quali non sono rispettati i criteri microbiologici di sicurezza alimentare emanati dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr15.

Art. 73 cpv. 11 Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce al benessere o alla salute degli animali o alla salute pubblica oppure eventuali danni ad altre partite.

Art. 76 Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolariIn caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord, sottoposti nel territorio d’importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l’autorità di controllo competente del Paese di destinazione.

Art. 78 Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord a destinazione di Paesi terzi1 In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo.2 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione, gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, nonché l’Irlanda del Nord entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l’UDSC. Quest’ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l’UDSC non può appurare l’uscita dal territorio d’importazione, da uno Stato membro dell’UE, dall’Islanda o dalla Norvegia, nonché dall’Irlanda del Nord, l’USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.

Art. 79 Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terziSe l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia o dell’Irlanda del Nord notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d’importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l’avvenuto transito.

Art. 83 cpv. 1 e 21 Se ai posti di controllo frontalieri autorizzati constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC informa:a. in caso di importazione o transito, il servizio veterinario di confine;b. in caso di esportazione, l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.2 Se constata al di fuori dei posti di controllo frontalieri autorizzati che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC ne informa l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.

Art. 91 Veterinari di confine1 Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente al posto di controllo frontaliero un veterinario di confine.2 I veterinari di confine devono effettuare personalmente il controllo fisico:a. degli animali, ad eccezione degli animali acquatici;b. della carne; ec. delle frattaglie destinate al consumo umano.3 Possono incaricare gli assistenti SVC dello svolgimento di tutti gli altri controlli. Sono responsabili della decisione finale, fatte salve quelle concernenti le partite di cui all’articolo 92 capoverso 2.

Art. 92 Assistenti SVC1 Gli assistenti SVC possono:a. eseguire i controlli di cui sono stati incaricati;b. espletare mansioni e procedure amministrative.2 Se controllano le seguenti partite, sono responsabili della decisione finale:a. partite di prodotti della pesca;b. partite di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano.

Art. 93 cpv. 3–53 Gli assistenti SVC sono formati in base ai loro compiti dai veterinari di confine ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/108116.4 L’USAV tiene un registro sulla formazione e sul perfezionamento delle persone che lavorano ai posti di controllo frontalieri.5 Organizza per il servizio veterinario di confine corsi di formazione e perfezionamento sull’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e dogane.

Art. 97 cpv. 11 Se a causa dell’aumento del traffico, di nuove prescrizioni legali o di modifiche operative ai posti di controllo frontalieri i locali disponibili non sono più sufficienti per lo svolgimento delle attività, l’USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un ampliamento delle superfici al suolo oppure una messa a disposizione di altri locali entro un termine ragionevole.

Art. 99 Accesso1 Hanno accesso a TRACES le persone che soddisfanno le condizioni seguenti:a. l’autorità o l’azienda per la quale lavorano sono registrate in TRACES;b. hanno frequentato un corso di formazione proposto dall’autorità competente oppure l’autorità o l’azienda confermano che tali persone possiedono le conoscenze necessarie per utilizzare TRACES.2 Le persone hanno accesso a TRACES per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti.

Art. 99a Trattamento dei dati1 Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite. 2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione possono inserire dati sulle loro partite e modificarli fino al controllo della partita.3 Le autorità possono trattare i dati delle partite nella misura in cui rientrano nel loro ambito di competenza.

Art. 100 Organizzazione dei corsi di formazione1 L’USAV organizza i corsi di formazione per l’UDSC, i responsabili TRACES dei servizi cantonali e le persone soggette all’obbligo di dichiarazione. Per la frequentazione di questi corsi non è riscosso alcun emolumento.2 I responsabili TRACES dei servizi cantonali organizzano i corsi di formazione per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.

Art. 102d–102hAbrogati

Titolo prima dell’art. 102jSezione 5: Sistema d’informazione E‑Cert

Art. 102j Gestione e scopo1 L’USAV provvede alla gestione del sistema d’informazione E-Cert.2 E-Cert serve al rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi secondo gli articoli 48–50 e al trattamento dei dati necessari a tale scopo.

Art. 102k ContenutoE-Cert contiene i seguenti dati sulle partite destinate all’esportazione:a. indicazioni sull’esportatore e l’importatore nel Paese di destinazione;b. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione; c. indicazioni sul mezzo di trasporto e sul percorso;d. informazioni sulla partita;e. indicazioni sullo scopo di utilizzo.

Art. 102l Trattamento dei dati1 Gli esportatori possono registrare e trattare i dati che li riguardano di cui all’articolo 102k.2 Le autorità cantonali di esecuzione possono trattare nel loro ambito di competenza i dati di cui all’articolo 102k.3 L’USAV può consultare tutti i dati.

Titolo prima dell’art. 102mSezione 6:
Disposizioni comuni al sistema d’informazione OITE e a E‑Cert

Art. 102m Protezione dei dati1 Per quanto riguarda il sistema d’informazione OITE e in E‑Cert, l’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati nei loro rispettivi ambiti di competenza.2 L’USAV emana un regolamento sul trattamento per le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 102n Diritti delle persone interessateI diritti delle persone i cui dati sono trattati nei sistemi d’informazione, in particolare il diritto d’accesso ai propri dati o il diritto di rettifica o distruzione dei dati, nonché la raccolta degli stessi, sono retti:a. dalla legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti dell’USAV;b. dalla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati del Cantone interessato, se fanno valere i loro diritti nei confronti di un’autorità di esecuzione cantonale.

Art. 102o Rettifica di datiL’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono alla rettifica dei dati inesatti da loro registrati.

Art. 102p Sicurezza delle informazioniLe misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni sono rette dall’ordinanza dell’8 novembre 202318 sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 102q Conservazione e archiviazione dei dati1 I dati del sistema d’informazione OITE e di E-Cert possono essere conservati per al massimo 10 anni nei sistemi d’informazione.2 L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 199819 sull’archiviazione. L’USAV informa i Cantoni di previste archiviazioni e, se necessario, li assiste nell’esportazione dai sistemi d’informazione dei dati da loro registrati.3 I dati anonimizzati possono essere conservati nei sistemi d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

Art. 103 cpv. 1 lett. c1 Sono a carico dell’importatore le tasse e i costi relativi alle importazioni seguenti:c. i costi sostenuti per gli esami secondo l’articolo 64, inclusi i costi d’invio;

Art. 114 Disposizione transitoria della modifica del 31 maggio 2024I certificati sanitari secondo gli articoli 48–50 per l’esportazione di animali, prodotti animali e derrate alimentari verso Paesi terzi, per cui in E‑Cert esiste un modello, possono essere generati ed elaborati in forma cartacea soltanto fino al 31 dicembre 2024.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Art. 23 cpv. 1 lett. i1 L’USAV gestisce il sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH) per valutare e analizzare i dati del proprio ambito di competenza. Vengono valutati e analizzati i dati:i. del sistema d’informazione E-Cert di cui agli articoli 102j–102l dell’ordinanza del 18 novembre 201520 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

2. Ordinanza del 30 ottobre 198521 sulle tasse dell’USAV

Ingressovisto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 201223 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200524 sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 200025 sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 201426 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 196627 sulle epizoozie;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 201029 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,

Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notifica preventivaPer le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 201530 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

Art. 17b Disposizione di misure in caso di partite non conformiPer la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT31, l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 201432 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 201333 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

Art. 18 cpv. 1–1ter e 31 La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT34 o secondo l’OITEAc35 ammonta a 60 franchi.1bis Abrogato1ter La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 201536 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi.3 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1ter e 2 ammonta a 20 franchi.

Art. 19 cpv. 1 e 31 Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT37 e all’articolo 27 OITE‑UE38 ammontano a 40–100 franchi.3 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.

Titolo prima dell’art. 24bSezione 9: Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert

Art. 24b, rubricaUtilizzo del sistema d’informazione animex-ch

Art. 24bbis Utilizzo del sistema d’informazione E-CertPer l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

2 L’articolo 5a entra in vigore il 3 settembre 2026.

3 La modifica del titolo prima dell’articolo 24b e degli articoli 24b e 24bbis dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV (cifra II 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi | Lexipedia | Lexipedia