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AS 2024 268

AS 2024 268
(OITE-PT-DFI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a1 Per l’importazione degli animali e dei prodotti animali riportati di seguito devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari: a. per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);

Art. 6 Obbligo del controllo veterinario di confine (art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21222, nel regolamento delegato (UE) 2021/6303 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6324.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

31 maggio 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione

  1. Direttiva 96/22/CE

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE, GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9

  1. Regolamento (CE) n. 999/2001

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/918, GU L, 2024/918, 26.3.2024.

  1. Regolamento (CE) n. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

  1. Decisione 2002/805/CE

Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.

  1. Decisione 2002/994/CE

Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1016, GU L 136 del 24.5.2023, pag. 75.

  1. Decisione 2003/459/CE

Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.

  1. Regolamento (CE) n. 2160/2003

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/429, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

  1. Decisione 2004/225/CE

Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.

  1. Regolamento (CE) n. 852/2004

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

  1. Regolamento (CE) n. 853/2004

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024.

  1. Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

  1. Decisione 2005/290/CE

Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

  1. Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/205, GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63.

  1. Regolamento (CE) n. 2074/2005

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

  1. Decisione 2006/27/CE

Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.

  1. Decisione 2006/146/CE

Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

  1. Decisione 2006/199/CE

Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.

  1. Decisione 2007/453/CE

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1377, GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 51.

  1. Decisione 2007/642/CE

Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.

  1. Regolamento (CE) n. 1252/2008

Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.

  1. Regolamento (CE) n. 1069/2009

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

  1. Decisione 2010/381/UE

Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1774, GU L 271 del 6.10.2016, pag. 7.

  1. Regolamento (UE) n. 142/2011

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023.

  1. Regolamento (UE) n. 576/2013

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 20245/822, GU L, 2024/822, 6.3.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016, GU L 415 del 10.12.2020, pag. 39.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE, versione della GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32.

  1. Regolamento (UE) 2016/429

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/692

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/119, GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/158, GU L 26 del 7.2.2022, pag. 1.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, GU L, 2024/399, 12.2.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/516, GU L 71 del 9.3.2023, pag. 27.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, GU L, 2024/399, 12.2.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1219, GU L, 2024/1219, 25.4.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/334, GU L, 2024/334, 22.1.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, versione della GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 54; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/360, GU L, 2024/360, 25.1.2024.

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/575

Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa a misure di emergenza volte a impedire l’introduzione nell’Unione dell’afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208, versione della GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 69.

  1. Regolamento delegato (UE) 2022/2292

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1149, GU L 152 del 13.6.2023, pag. 1.

  1. Regolamento delegato (UE) 2023/905

Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, versione della GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1.

(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 1 del regolamento delegato (UE) 2020/6925.

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 22 numero 9 e nell’allegato VII numero 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(art. 3)

Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari

N. 1, nota a piè di paginaI prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE‑PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento: 1. Certificato per la spedizione o il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV capoverso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/20116.

(art. 5)

Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali

Cifra I, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)

Cifra II lett. aII. Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari:a. Abrogata

Cifra III n. 1III. I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito: Prodotto Provenienza Condizioni 1. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l’uomo e gli animali se:– prima dell’apertura i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;– si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale;– la confezione è integra, a meno che non venga attualmente utilizzata; e– i prodotti sono destinati all’impiego da parte dei passeggeri o degli animali da compagnia che li accompagnano. Isole Faeröer, Groenlandia Al massimo 10 kg per persona risp. per animale trasportato Altri Paesi terzi Al massimo 2 kg per persona risp. per animale trasportato

(art. 7)

Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali

Atto normativo dell’UE

Disposizioni determinanti

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024.

Allegato II

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023.

Allegato XIV

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