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AS 2024 271

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia è modificata come segue:

Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 cpv. 2 lett. b2 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:b. l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord.

Art. 2 lett. e ed fNella presente ordinanza si intende per:e. territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);f. Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord.

Art. 3Abrogato

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionaliL’importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o Norvegia o in Irlanda del Nord (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizooziaSono fatte salve le misure adottate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.

Art. 6 cpv. 1 lett. a1 Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:a. Stati membri dell’UE e altri Stati o territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE;

Art. 6a Numero massimo per l’importazione da Paesi terzi1 Nell’importazione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. 2 L’USAV autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque cani, gatti o furetti se:a. l’importazione è temporanea;b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; ec. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’associazione che organizza simili eventi, e2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un’età superiore per ragioni di polizia sanitaria.3 Nell’autorizzazione l’USAV può limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.4 L’autorizzazione deve essere portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 7 Numero massimo per l’importazione da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché dall’Irlanda del Nord1 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia nonché dall’Irlanda del Nord il numero massimo fissato nell’articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché con l’Irlanda del Nord.2 Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 10 cpv. 55 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati o territori. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1 e 4Animali provenienti dall’UE e da altri Stati o territori europei con un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati o territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 13 cpv. 22 Animali provenienti dal territorio d’importazione oppure da uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a3 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione oppure da uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il certificato veterinario non è necessario per gli animali: a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione oppure in uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; e

Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva 2 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord. 4 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:

II

1 Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

2 L’allegato 3 entra in vigore il 16 settembre 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

Si applica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/4295, che prevede i seguenti animali da compagnia:

  1. cani;

  2. gatti;

  3. furetti;

  4. conigli domestici;

  5. roditori;

  6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti);

  7. rettili;

  8. anfibi;

  9. animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;

  10. animali invertebrati, ad eccezione di api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea.

(art. 6 cpv. 2)

Suddivisione degli Stati e dei territori

Lett. b n. 8 e 33Si applica la seguente suddivisione degli Stati e dei territori:b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:8. Abrogato33. Abrogato

(art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)

Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti

N. 2, titolo, nonché n. 2.1 e 4.2.3

2. Passaporto per animali da compagnia per animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a

  • 2.1 Il passaporto per animali da compagnia destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20136.

4. Vaccinazione antirabbica

  • 4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:

    • 4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 3.1.18 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres7 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

(art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti del regolamento delegato (UE) 2021/19338 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/19389.