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AS 2024 279

AS 2024 279 (OPEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 71 Contributi massimiIl contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:a. per le centrali elettriche a legna: 5000 franchi per ogni kW di potenza elettrica installata, complessivamente 8 milioni di franchi;b. per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi: 2700 franchi per ogni kW di potenza elettrica installata, complessivamente 6 milioni di franchi;c. per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica: 2500 franchi per ogni kW di potenza elettrica equivalente conformemente all’allegato 1.5 numero 3.1.2, complessivamente 1 milione di franchi;d. per gli impianti a biogas: 18 500 franchi per ogni kW di potenza elettrica equivalente conformemente all’allegato 1.5 numero 3.1.2, complessivamente 8 milioni di franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi