AS 2024 28
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».
2 In tutta l’ordinanza «veicoli e trasporti speciali» e «veicoli speciali e trasporti speciali» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «veicoli e trasporti eccezionali».
3 In tutta l’ordinanza «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».
4 In tutta l’ordinanza «per la loro costruzione» è sostituito con «per costruzione».
Art. 3 cpv. 2
2 I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.
Art. 3a cpv. 3
3 Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.
Art. 58 cpv. 2
2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli, di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d’ingombro.
Art. 73 cpv. 2 lett. d
2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:
d. velocipedi e ciclomotori fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall’altra (art. 38 cpv. 1bis OETV2) e la larghezza complessiva non superi i 2 m.
Art. 77, rubrica e cpv. 1
Veicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili
(art. 57 cpv. 1 LCStr)
1 Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce; ciò non vale per i veicoli del servizio antincendio e della protezione civile e per le seguenti merci:
a. materie di consumo, parti integranti e materiale di consumo necessari alla macchina;
b. attrezzi e attrezzature di lavoro;
c. beni meccanicamente modificati o utilizzati nel processo di lavoro;
d. veicoli per gli spostamenti degli operatori.
Art. 78 cpv. 3
Abrogato
Art. 80 cpv. 1 lett. d
1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:
d. per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t.
Art. 90 cpv. 4
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.
22 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |