AS 2024 280
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 33 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive:a. principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi;b. i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine di tali depositi.
Art. 39 cpv. 1 lett. aAbrogata
Art. 51a Composizione delle scorie radioattiveLe scorie radioattive possono contenere sostanze chimico-tossiche e chimico-reattive, purché la loro presenza permetta uno smaltimento sicuro.
Art. 51abisEx art. 51a
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2024.
31 maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |