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AS 2024 280

Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 33 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive:a. principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi;b. i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine di tali depositi.

Art. 39 cpv. 1 lett. aAbrogata

Art. 51a Composizione delle scorie radioattiveLe scorie radioattive possono contenere sostanze chimico-tossiche e chimico-reattive, purché la loro presenza permetta uno smaltimento sicuro.

Art. 51abisEx art. 51a

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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