AS 2024 281
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 3 lett. b3 L’autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri all’impresa:b. modifica dell’impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d’abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali;
Art. 16 cpv. 1 e 31 Le persone seguenti non necessitano di un’autorizzazione d’installazione per lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi:a. le persone del mestiere secondo l’articolo 8;b. le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1;c. gli installatori elettricisti AFC;d. gli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica.3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 35 cpv. 3 e 43 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione oppure un impianto elettrico con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all’allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.4 Abrogato
Art. 37 cpv. 1 lett. f Concerne soltanto il testo francese.
Art. 42 lett. c n. 3Concerne soltanto il testo francese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
31 maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |