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AS 2024 284

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 11a cpv. 33 Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:a. 440 franchi per i voli di linea;b. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2024.

14 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi