AS 2024 284
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 11a cpv. 33 Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:a. 440 franchi per i voli di linea;b. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2024.
14 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |