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AS 2024 29

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 6

6 In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automobile o un minibus senza tachigrafo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 19812 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 per gli autisti.

Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3

2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:

  • d. tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli;

3 L’impiego di queste targhe non esime né dall’obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l’uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.

Art. 32, rubrica e cpv. 1

Macchine per la costruzione di strade e carri di lavoro con velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h

1 I seguenti veicoli possono essere utilizzati senza licenza di circolazione e targhe di controllo soltanto se l’imprenditore prova che, in qualità di loro detentore, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla LCStr:

  • a. autoveicoli di lavoro per effettuare lavori su strade non completamente chiuse al traffico;

  • b. carri di lavoro con velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h.

Art. 38 cpv. 1 lett. a

1 Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 della legge gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

  • a. Concerne soltanto il testo francese

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.

22 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr