AS 2024 29
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 6
6 In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automobile o un minibus senza tachigrafo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 19812 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 per gli autisti.
Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3
2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:
d. tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli;
3 L’impiego di queste targhe non esime né dall’obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l’uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.
Art. 32, rubrica e cpv. 1
Macchine per la costruzione di strade e carri di lavoro con velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h
1 I seguenti veicoli possono essere utilizzati senza licenza di circolazione e targhe di controllo soltanto se l’imprenditore prova che, in qualità di loro detentore, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla LCStr:
a. autoveicoli di lavoro per effettuare lavori su strade non completamente chiuse al traffico;
b. carri di lavoro con velocità massima per costruzione non superiore a 10 km/h.
Art. 38 cpv. 1 lett. a
1 Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione secondo l’articolo 63 della legge gli utenti dei seguenti veicoli a motore:
a. Concerne soltanto il testo francese
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.
22 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |