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AS 2024 290

Accordo
tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
RS 0.360.163.1; RU 2017 3753

Preambolo

Traduzione

Modifica dell’Accordo

Adottata mediante scambio di note il 29 maggio 2024
Entrata in vigore il 22 maggio 2024

Il Consiglio federale svizzero e i governi della Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein hanno convenuto le seguenti modifiche:

Art. 37 cpv. 22 Lo Stato contraente che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto ne ottiene il rimborso dall’altro Stato contraente, a meno che l’intervento sia avvenuto su sua richiesta o che gli agenti abbiano causato il danno per negligenza lieve. In caso di danni nei confronti degli Stati contraenti, questi ultimi rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Accordo<br />tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein<br />sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia<br />RS 0.360.163.1; RU 2017 3753 | Lexipedia | Lexipedia