AS 2024 290
Accordo
tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
RS 0.360.163.1; RU 2017 3753
Preambolo
Traduzione
Modifica dell’Accordo
Adottata mediante scambio di note il 29 maggio 2024
Entrata in vigore il 22 maggio 2024
Il Consiglio federale svizzero e i governi della Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein hanno convenuto le seguenti modifiche:
Art. 37 cpv. 22 Lo Stato contraente che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto ne ottiene il rimborso dall’altro Stato contraente, a meno che l’intervento sia avvenuto su sua richiesta o che gli agenti abbiano causato il danno per negligenza lieve. In caso di danni nei confronti degli Stati contraenti, questi ultimi rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.