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AS 2024 298

Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20221 sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 4 capoverso 1 e 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (UE) 2018/11394, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/20125, del regolamento delegato (UE) 2019/9456, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/9477 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/6648,

Titolo dopo l’art. 29Sezione 3a: Spazi aerei U-space

Art. 29a Designazione degli spazi aerei U-spaceL’UFAC può designare spazi aerei U-space ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 mediante una procedura di modifica della struttura dello spazio aereo.

Art. 29b Condizioni preliminari per le attivitàL’UFAC autorizza il fornitore di servizi U-space certificato ad avviare le proprie attività se soddisfa le condizioni seguenti:a. raggiunge i livelli di prestazioni di ogni spazio aereo U-space specifico in cui opera;b. è in grado di scambiare i dati e le informazioni pertinenti con gli altri fornitori di servizi U‑space.

Art. 29c Scambio di dati e interoperabilità dei sistemiOgni fornitore di servizi U-space è tenuto a contribuire allo scambio di dati e all’interoperabilità dei sistemi.

Art. 29d Accordo tra fornitori di servizi U-space1 Se più fornitori di servizi U-space operano nello stesso spazio aereo U-space, essi si accordano in merito alle modalità riguardanti i servizi U‑space da fornire, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.2 L’UFAC è invitato a partecipare alle trattative. Se i fornitori di servizi U-space non trovano un’intesa entro tre mesi, dopo averli consultati l’UFAC offre loro consulenza.

Art. 29e Servizi comuni di informazione1 L’UFAC mette a disposizione i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 nell’ambito dei servizi comuni di informazione relativi a ogni spazio aereo U‑space.2 Skyguide mette a disposizione i dati operativi e i dati relativi alle restrizioni dinamiche dello spazio aereo U‑space e fornisce i servizi legati allo spazio aereo U‑space elencati al punto ATS.OR.127 dell’allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) 2017/3739.

Art. 34 cpv. 2 e 32 I Cantoni comunicano all’UFAC i dati relativi a dette prescrizioni nel formato di cui all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.3 L’UFAC pubblica i dati.

Art. 35 cpv. 44 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione responsabilità civile.

Art. 36 Autorità competenteL’UFAC è competente per l’adempimento dei compiti secondo:a. l’articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;b. l’articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.

Art. 37 cpv. 1 lett. d1 L’UFAC può delegare in particolare i seguenti compiti ai soggetti qualificati di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139:d. organizzazione e offerta di addestramenti ed esami per il certificato di competenza di pilota remoto conformemente alla parte A, punto UAS.OPEN.030(2) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per il certificato di conoscenza teorica e l’accreditamento che attesti il completamento dell’addestramento pratico conformemente all’appendice 1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

Art. 38 cpv. 2bis2bis Il soggetto qualificato che intende operare nel settore dell’addestramento conformemente all’articolo 37 capoverso 1 lettera d deve presentare, oltre ai documenti di cui al capoverso 2, un programma di addestramento.

Art. 39 1 L’UFAC accredita i soggetti qualificati per la valutazione delle autorizzazioni operative sulla base dei seguenti criteri:a. il soggetto qualificato deve possedere le competenze necessarie per valutare le domande di autorizzazione operativa e deve disporre di personale adeguatamente formato per adempiere correttamente i compiti;b. il soggetto qualificato, il suo direttore e il personale responsabile devono garantire una valutazione indipendente conformemente al punto 1 dell’allegato VI al regolamento (UE) 2018/1139 ed esaminare le domande con la massima diligenza possibile;c. il soggetto qualificato dispone di un processo che permette di seguire gli sviluppi sul piano internazionale delle basi di valutazione delle domande secondo la metodologia SORA10;d. il soggetto qualificato ha sottoscritto un’assicurazione responsabilità civile destinata a coprire eventuali sinistri.2 L’UFAC accredita i soggetti qualificati per l’offerta di addestramenti sulla base dei seguenti criteri:a. il soggetto qualificato deve disporre di personale debitamente qualificato per poter proporre addestramenti ai piloti remoti per il tipo di addestramento in questione;b. il programma di addestramento soddisfa i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

Art. 40 lett. gA seconda del settore di compiti, il soggetto qualificato deve: g. rilasciare i certificati e gli accreditamenti quando propone addestramenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

14 giugno 2024

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti