I proprietari di battelli e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione nei confronti delle rivendicazioni di cui all’articolo 2.
Il termine:
a) «proprietario di battello» designa il proprietario, l’affittuario o il noleggiatore a cui è concesso l’uso del battello nonché il gerente di un battello;
b) «battello» designa un battello di navigazione interna utilizzato in navigazione a fini commerciali e comprende anche gli idroscivolanti, i traghetti e le piccole imbarcazioni utilizzati in navigazione a fini commerciali, ma non gli aliscafi. Sono equiparati ai battelli le draghe, le gru, gli elevatori e tutti gli altri impianti e attrezzature galleggianti e mobili di natura analoga;
c) «addetto al recupero» designa ogni persona che fornisce servizi in relazione diretta con le operazioni di assistenza o di salvataggio. Tali operazioni comprendono parimenti quelle di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d), e) e f);
d) «merci pericolose» designa tutte le merci considerate pericolose ai sensi del capitolo 3.2 del Regolamento allegato all’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)2 nella sua versione vigente;
e) «via navigabile» designa ogni tipo di via navigabile interna, inclusi i laghi.
Se sono presentate rivendicazioni di cui all’articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell’addetto al recupero, tale persona ha il diritto di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nella presente Convenzione.
Nella presente Convenzione, la «responsabilità del proprietario del battello» s’intende la responsabilità in una causa intentata contro il battello.
L’assicuratore che copre la responsabilità relativa alle rivendicazioni soggette a limitazione conformemente alla presente Convenzione ha diritto di avvalersi di quest’ultima nella stessa misura dell’assicurato.
Il fatto d’invocare la limitazione della responsabilità non costituisce un’ammissione di responsabilità.