AS 2024 304
Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 72, rubrica e cpv. 1, frase introduttivaManifestazioni e congressi sportivi internazionali a carattere unico1 La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura o l’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale a carattere unico se:
Art. 72abis Manifestazioni sportive internazionali ricorrenti1 La Confederazione può partecipare alle spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali ricorrenti se:a. la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;b. la manifestazione è un evento di importanza europea o mondiale; c. l’organizzazione della manifestazione è assegnata nel quadro di una serie di competizioni o se si tratta di una manifestazione con un formato unico nel suo genere, nella misura in cui la serie di competizioni o la manifestazione con un formato unico nel suo genere si svolgano regolarmente in Svizzera; ed. la manifestazione si integra nel programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente.2 Il contributo massimo corrisponde al più esiguo dei seguenti importi:a. la lacuna di copertura preventivata della manifestazione;b. il 10 per cento delle risorse finanziarie approvate dall’Assemblea federale a sostegno delle manifestazioni sportive internazionali ricorrenti per l’anno in questione; c. la metà del contributo finanziario preventivato concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni.3 Il DDPS stabilisce l’importo effettivo nel rispetto del capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.
19 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |