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AS 2024 313

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Art. 23, rubrica Competenze

Inserire gli art. 23a–23c prima del titolo della sezione 5

Art. 23a Uso dei media sociali1 Le unità amministrative possono gestire propri profili nei media sociali allo scopo di diffondere informazioni se:a. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera;b. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.2 Le informazioni diffuse nei media sociali devono essere disponibili in linea di principio anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque.3 Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche utili alla comunicazione con il pubblico e che consentono agli utenti di condividere contenuti.

Art. 23b Gestione di profili interattivi1 Le unità amministrative possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se su tali profili:a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contribuiti;b. le unità amministrative possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti; ec. le unità amministrative possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti.2 Esse garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i propri profili.

Art. 23c Moderazione di profili interattivi1 Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere contributi: a. se hanno motivi concreti per credere che: 1. incitano a commettere delitti o crimini, 2. incitano all’odio o alla violenza,3. ledono la personalità o l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,4. inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,5. contengono pubblicità commerciale, oppure6. sono generati automaticamente; oppureb. che sono reiterati e:1. sono manifestamente inappropriati, oppure2. sono manifestamente falsi sul piano materiale e sussistono motivi concreti per ritenere che servono alla disinformazione.2 Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo. 3 In caso di violazioni reiterate o particolarmente gravi, l’unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni.4 Allo scadere della durata prevista per il blocco, se l’utente lo richiede, il blocco è tolto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

19 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi