AS 2024 316
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 85 cpv. 1 lett. g e 3 lett. e1 La SECO, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:g. l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19932 concernente la legge sul lavoro. 3 Il sistema può inoltre contenere:e. in relazione alle sostanze e ai preparati (prodotti chimici) secondo la legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici (LPChim): 1. una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell’azienda, comprese le attività che implicano tali prodotti, nonché i nomi dei lavoratori che svolgono tali attività,2. le informazioni sulle disposizioni per l’utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell’azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull’esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 48 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici (OPChim) nonché i divieti secondo l’allegato 1.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20055 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro delle sostanze e dei preparati di cui all’articolo 27 LPChim che possono essere richiamati in modo automatizzato:– i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 OPChim– i dati secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sui biocidi– i dati secondo l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 maggio 20107 sui prodotti fitosanitari.
II
L’ordinanza 3 del 18 agosto 19938 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 24aSezione 3a: Utilizzazione corretta dei prodotti chimici
Art. 24a1 Il datore di lavoro deve tenere un elenco delle sostanze e dei preparati secondo la legge del 15 dicembre 20009 sui prodotti chimici utilizzati nella sua azienda (prodotti chimici) ed eseguire una valutazione dei pericoli e dei rischi correlati alle attività svolte con tali prodotti. A tal fine può utilizzare il sistema di informazione e di documentazione di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza 1 del 10 maggio 200010 concernente la legge sul lavoro; l’utilizzazione è facoltativa.2 Deve adottare secondo lo stato della tecnica tutte le misure idonee, necessarie e ragionevoli per garantire nella sua azienda l’utilizzazione corretta dei prodotti chimici nonché la protezione dei lavoratori. A tal fine procede secondo il seguente ordine di priorità (principio STOP): a.sostituire i prodotti chimici pericolosi;b.adottare misure tecniche;c.adottare misure organizzative;d.mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024
19 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |